Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32261 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMENOME nata a Mentana (Rm) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Mentana (Rm) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Morolo (Fr) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/10/2023, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 12/4/2016 dal Tribunale di Latina, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME in ordine ai reati loro ascritti, perché estinti per prescrizione; confermava nel resto la sentenza.
Propongono ricorso per cassazione COGNOME, COGNOME e COGNOME, limitatamente alla statuizione sulla confisca, affinché il Giudice del rinvio valuti l proporzionalità della misura alla luce della giurisprudenza convenzionale. I ricorsi evidenziano che nel caso di specie nessuna lottizzazione sarebbe stata realizzata, non risultando alcun insediamento, ma solo due cancelli d’ingresso con recinzioni precarie e provvisorie; nessuna trasformazione urbanistica permanente ed irreversibile, dunque, sarebbe stata posta in essere, né alcun effettivo frazionamento, così come i denunciati manufatti abusivi altro non sarebbero che strutture prefabbricate, evidentemente destinate a soddisfare bisogni ed esigenze meramente temporanei e contingenti. A ciò dovrebbe aggiungersi, peraltro, che l’area in questione sarebbe già ampiamente lottizzata e più che urbanizzata, non risultando dunque alcun fondo agricolo. La motivazione della sentenza sul punto sarebbe solo apparente, meritando, quindi, l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano manifestamente infondati.
La comune censura, infatti, si esaurisce in considerazioni di puro merito, proprie della sola fase di cognizione e non riproponibili in questa sede di legittimità. In particolare, non è consentito alla Corte di cassazione l’esame di fatto che le impugnazioni espressamente propongono, con riguardo all’effettivo realizzarsi di una lottizzazione, alla natura e alla funzione dei cancelli d’ingresso e delle recinzioni (che sono definite provvisorie e precarie), alla reale trasformazione urbanistica (che si nega essere permanente ed irreversibile), alla natura dei manufatti contestati e riconosciuti come abusivi (che i ricorsi definiscono mere strutture prefabbricate per esigenze temporanee contingenti), alla natura dell’area (che si definisce lottizzata e più che urbanizzata, tutt’altro che un fondo agricolo).
Con questi argomenti, peraltro, i ricorsi non instaurano alcun confronto con la sentenza impugnata, la cui motivazione viene soltanto definita “del tutto carente ovvero insufficiente”, senza dunque alcun esame di quanto invece affermato dalla Corte di appello.
5.1. Questa, in particolare, dopo aver riscontrato l’integrale maturare del termine di prescrizione quanto a tutti i reati contestati, e dopo aver confermato le statuizioni civili, ha steso una motivazione più che solida ed ampia proprio con riguardo alla confisca. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla pronuncia delle Sezioni Unite “Perroni” (n. 13539 del 30/1/2020), la sentenza ha diffusamente riscontrato che il giudizio si era concluso con l’accertamento della responsabilità degli imputati quanto al reato di lottizzazione abusiva, riconosciuto nel pieno rispetto delle garanzie difensive. Di
seguito, la stessa pronuncia ha richiamato i singoli passi istruttori (atti notaril controlli eseguiti dalla polizia giudiziaria), così concludendo per l’avvenuto frazionamento del mappale di 1875 mq., non solo mediante apposite operazioni catastali, ma anche con forme di suddivisione materiale, costituita dalla separazione di aree attraverso una rete metallica. Ancora, la Corte di appello ha evidenziato che sul terreno di proprietà degli imputati – ricadente in zona omogenea F2, Verde Pubblico, e area sottoposta a vincolo paesistico – erano state realizzate opere edilizie stabili, costituite da prefabbricati destinati ad us abitativo, collegati alla rete elettrica, tali dunque da conferire all’area un divers assetto del territorio.
5.2. Ebbene, questa motivazione – si ribadisce, ben adeguata e fondata su congrua lettura delle emergenze dibattimentali – risulta del tutto assente nei ricorsi, che neppure menzionano gli argomenti spesi dal Giudice del gravame, e tantomeno li contestano, limitandosi ad una censura generica nei termini già riportati; ciò vale, peraltro, anche quanto al requisito della proporzionalità della confisca, che, solo menzionato all’inizio dell’unico motivo, non viene ulteriormente ripreso e coltivato (risultando, comunque, di certo soddisfatto, atteso che la lottizzazione abusiva aveva investito l’intera area in esame, per come emerge dalle sentenze)
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il GLYPH liere estensore
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Presidgnte