Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Giugliano in Campania (Na) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Giugliano in Campania (Na) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/9/2023 della Corte di appelli di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/9/2023, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 30/3/2016 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati loro ascritti, perché estinti per prescrizione, e nei confronti NOME COGNOME, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell’imputato. Confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.
Propongono congiunto ricorso per cassazione COGNOME, COGNOME e COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
quanto alla COGNOME, si deduce la mancanza di motivazione. La Corte di appello avrebbe ribadito la colpevolezza della ricorrente, quanto al reato di lottizzazione abusiva, nonostante l’assenza di qualunque effettivo elemento di responsabilità, tale non potendo essere ritenuto il titolo di proprietà o il beneficio tratto dalla costruzione in virtù del rapporto di coniugio con il coimputato COGNOME. La sentenza sarebbe priva di argomento sul punto nonostante il motivo di gravame, dovendo, pertanto, essere annullata;
la violazione di legge ed il vizio di motivazione (quanto a mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà) sono poi dedotti con riguardo alla esistenza stessa della fattispecie contestata. La sentenza non avrebbe considerato che l’area su cui sorge l’immobile sarebbe completamente urbanizzata, così da non poter produrre alcuna alterazione o trasformazione dell’assetto urbanistico; anche questo elemento non sarebbe stato analizzato dalla Corte di appello, pur sollecitata con le impugnazioni;
le stesse censure sono poi mosse in ordine al profilo soggettivo del reato di lottizzazione abusiva. La pronuncia non avrebbe considerato che i ricorrenti avrebbero acquistato i beni con regolare atto notarile, nel quale si attestava che per i manufatti in questione era stata avanzata istanza di sanatoria da parte della venditrice NOME COGNOME. Dalla documentazione acquisita, inoltre, emergerebbe che la contestata trasformazione dell’area sarebbe avvenuta nel 1994, ossia prima degli acquisti citati, avvenuti nel 2007, senza alcuna prova di concorso da parte dei ricorrenti;
la violazione di legge e il vizio di motivazione, infine, sono contestati con riguardo alla confisca. La giurisprudenza nazionale e convenzionale, infatti, imporrebbe che la misura venga disposta soltanto sui beni direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e su quelli ad essa funzionale. Inoltre, la sentenza no avrebbe considerato che – attesa l’ultimazione delle opere tra il 2006 e il 2007 l’eventuale reato contravvenzionale si sarebbe prescritto prima dell’esercizio dell’azione penale (avvenuto il 28/5/2012), non potendo pertanto essere disposta la confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi – che non contestano affatto il profilo oggettivo del reato di lottizzazione abusiva – risultano manifestamente infondati.
Con riguardo al primo motivo, che attiene alla responsabilità della ricorrente COGNOME, il Collegio osserva che la sentenza di appello si è sul punto
espressa con richiamo alla decisione di primo grado, diversamente da quanto affermato nel ricorso.
4.1. In particolare, già il primo giudice aveva sottolineato che – pacifici gli att di trasformazione urbanistica dell’area (agricola El e sismica) per la realizzazione senza titolo di cinque unità immobiliari – la ricorrente era stata trovata sul posto al momento dell’accertamento da parte della polizia giudiziaria, insieme al marito NOME, entrambi proprietari in regime di comunione dei beni. Ancora, era stato accertato che i due avevano venduto la propria unità, ancora al rustico, mentre era sottoposta a sequestro.
4.2. In forza di questi oggettivi e non contestati elementi, i Giudici del merito hanno dunque ritenuto anche la COGNOME colpevole del reato di lottizzazione abusiva, con argomento adeguato e privo di qualunque illogicità. In senso contrario, peraltro, il primo motivo di ricorso non indica alcun dato concreto, se non denunciare una insussistente carenza motivazionale, così da giustificare sul punto la decisione di appello che ha affermato la prevalenza della intervenuta prescrizione rispetto ad un difetto di colpevolezza di cui non risultava prova, men che mai evidente ai sensi dell’art 129, comma 2, cod. proc. pen.
Risulta manifestamente infondato, di seguito, anche il secondo motivo di impugnazione, comune a tutti i ricorrenti, con il quale si denuncia l’apparenza della motivazione in punto di responsabilità. La censura, in particolare, contesta che i giudici di appello non avrebbero considerato la completa urbanizzazione dell’area su cui sorgono gli immobili, tale da impedire una qualunque alterazione o trasformazione dell’assetto urbanistico esistente e, dunque, la lottizzazione abusiva nella sua essenza.
5.2. La circostanza dedotta, infatti, riveste carattere di puro merito, e non può essere accolta in questa sede di legittimità, specie con richiamo a fonti di prova (come la deposizione dell’agente NOME COGNOME) che non sono qui verificabili, né, peraltro, allegate ai ricorsi. A ciò si aggiunga che – per costante indirizzo – i tema di lottizzazione abusiva, integra il reato anche l’edificazione realizzata, in assenza di piano attuativo, in un fondo ubicato in zona già urbanizzata, qualora la situazione di fatto richieda un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitat mediante il riordino o la definizione “ex novo” di un disegno urbanistico dell’area, essendo esclusa la necessità dello strumento attuativo nel solo caso in cui tale situazione sia con esso del tutto incompatibile a causa della pressoché completa edificazione della zona (tra le altre, Sez. 3, n. 47280 del 12/9/2019, Cancelli, Rv. 277363); ebbene, di tale incompatibilità i ricorsi non hanno allegato alcun elemento di prova, tale da consentire a questa Corte di verificarne l’eventuale omessa considerazione.
Risulta manifestamente infondato, ancora, il terzo motivo, comune a tutti i ricorrenti, con il quale si denuncia la mancata valutazione del profilo psicologico del reato di lottizzazione abusiva.
6.1. Richiamato il tenore dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e dunque la necessità che la causa di proscioglimento emerga evidente dagli atti, in presenza di una causa di estinzione del reato, si osserva che la censura si sviluppa in termini di puro fatto, non consentiti in sede di legittimità. In particolare, si sostiene ch tutti i ricorrenti avrebbero acquistato nel 2007 le unità immobiliari da NOME COGNOME; che per questi beni sarebbe stata avanzata dalla COGNOME istanza di sanatoria (poi negata dal Comune di Giugliano in Campania proprio per l’accertata lottizzazione abusiva); che la trasformazione dell’area sarebbe avvenuta nel 1994, ben prima, dunque, che gli stessi ricorrenti comprassero i propri immobili.
6.2. Al carattere evidentemente fattuale della censura, dunque non ammessa, il Collegio aggiunge poi che dalle sentenze di merito era emerso un elemento ritenuto indicativo della volontà lottizzatoria, quantomeno nell’ottica del citato art 129, comma 2, cod. proc. pen., ossia il già citato atto di cessione del 21/6/2011 successivo al sequestro del 14/5/2011 – con il quale i coniugi COGNOME COGNOME COGNOME avevano venduto l’immobile a tale NOME COGNOME (la cui posizione processuale era stata stralciata). Con evidente ricaduta sul profilo soggettivo della contravvenzione, che in tal modo le sentenze avevano rimarcato con particolare pregnanza.
In ordine, infine, alla quarta censura, in tema di confisca, se ne riscontra l’inammissibilità sotto un duplice profilo.
7.1. Per un verso, il motivo richiama la necessità che la misura ablatoria riguardi soltanto i beni immobili direttamente interessati dalla lottizzazione e ad essa funzionale. Ebbene, questa doglianza risulta del tutto generica, in quanto non è neppure dedotto che il Tribunale avrebbe disposto (e la Corte d’appello confermato) la misura con riferimento ad immobili diversi da quelli appena richiamati. In senso contrario, anzi, già il primo Giudice aveva disposto la confisca del terreno e delle opere realizzate abusivamente, in piena aderenza, dunque, al necessario principio di proporzionalità che deve sovrintendere la misura, come da costante giurisprudenza nazionale e convenzionale.
7.2. Sotto l’altro profilo poi evidenziato nel motivo, non può essere accolta l’affermazione dei ricorsi – ancora di puro merito, dunque inammissibile in questa sede – secondo cui la data più recente di ultimazione delle opere si collocherebbe tra il 2006 ed il 2007, quindi in epoca precedente all’esercizio dell’azione penale, avvenuto nel maggio 2012. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto in conformità alla costante giurisprudenza, ha infatti sottolineato che in tema di lottizzazione abusiva il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza
del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, come nel caso di specie, o nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento (tra le molte, Sez. 3, n. 12459 del 13/1/2021, Merico, Rv. 281576).
8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024
sigliere estensore