Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34204 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Solofra il DATA_NASCITA, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza emessa il 17/04/2025 dal Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell’indagata, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/03/2025 (dep. 14/04/2025), il Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta di riesame proposta ex art. 322 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del predetto Tribunale, in data 21/12/2024, nel procedimento a carico della COGNOME
per i reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritti nella qual rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale provvedimento, adottato per vizio di motivazione in ordine al periculum in mora, il P.M. proponeva ricorso per cassazione.
Peraltro, in data 18/03/2025, lo stesso P.M. disponeva il sequestro preventivo di urgenza, finalizzato alla confisca per equivalente, dei conti correnti e prodotti finanziari intestati alla RAGIONE_SOCIALE, così come indicati nella nota informativa del 07/03/2025 dell’Ufficio delle Dogane di Avellino.
In data 22/03/2025, il G.i.p. del Tribunale di Avellino, previa convalida del provvedimento di urgenza, disponeva il sequestro preventivo di quanto indicato in premessa; la richiesta di riesame proposta dalla COGNOME, anche avverso tale decreto, veniva rigettata dal Tribunale di Avellino con l’ordinanza in epigrafe.
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla integrazione motivazionale contenuta nell’ordinanza impugnata, da ritenersi preclusa in presenza di una motivazione assente (il Tribunale aveva introdotto le risultanze della nota 07/03/2025, redatta in sede di esecuzione del primo decreto di sequestro), mentre nel decreto successivamente emesso non vi erano riferimenti ad accertamenti patrimoniali nei confronti della società.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla motivazione, ritenuta apparente, in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Si censura il carattere meramente congetturale della motivazione, peraltro ripropositiva di quanto dedotto nel provvedimento già annullato e priva delle indispensabili connotazioni di concretezza.
2.3. Violazione di legge con riferimento al necessario accertamento in ordine alla indisponibilità del profitto diretto, presupposto indispensabile per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Al riguardo, si censura la mancanza di accertamenti su disponibilità aziendali (cespiti, liquidità, investimenti, ecc).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come condivisibilmente evidenziato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella propria requisitoria scritta richiamata nel corso della discussione, la (nuova) richiesta di applicazione del sequestro preventivo, ed i provvedimenti del G.i.p. e del Tribunale adottati in conformità, hanno dato luogo ad un’ipotesi di “litispendenza cautelare”, contrastante con il principio del ne bis in idem: ciò che impone, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale di cui si dirà infra, l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata in questa sede, e del decreto applicativo della misura reale
2. Si è già ricordato, nell’esposizione che precede, che un primo decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Avellino in data 21/12/2024, era stato annullato dal Tribunale in accoglimento della richiesta di riesame proposta dalla COGNOME (ordinanza del 14/03/2015, dep. 14/04/2025). Il ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica ha dato luogo ad un procedimento camerale discusso in data odierna dinanzi a questa Suprema Corte (proc. n. 15164/2025).
Si è ricordato anche, in precedenza, che in data 18/03/2025 (quattro giorni dopo l’ordinanza di annullamento del Tribunale di Avellino) il P.M. ha emesso un decreto di sequestro preventivo di urgenza avente il medesimo oggetto, trasmettendolo tempestivamente al G.i.p. per la convalida e l’emissione del decreto di sequestro preventivo, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 321 cod. proc. pen.: decreto effettivamente poi emesso, previa convalida, dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, in data 22/03/2025.
Anche avverso tale secondo decreto è stata proposta richiesta di riesame, che però è stata questa volta rigettata dal Tribunale: il ricorso per cassazione proposto dalla COGNOME, nelle qualità sopra specificate, ha dato luogo all’odierno procedimento camerale (n. 16816/2025 R.G.)
Questa Suprema Corte ha ripetutamente avuto modo di chiarire che «in tema di sequestro preventivo, non è precluso al pubblico ministero esercitare nuovamente l’azione cautelare nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, nel caso in cui il titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formali a condizione che ciò non determini una litispendenza cautelare, che contrasta con il divieto di bis in idem, operante tra procedimenti prim’ancora che tra provvedimenti» (così da ultimo Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024, COGNOME, Rv. 287142 – 01, la quale, in motivazione, ha altresì affermato che il pubblico ministero è tenuto a decidere se coltivare la precedente azione mercé l’impugnazione dell’ordinanza di annullamento o reiterare la domanda, dovendo, in tal caso, esimersi dall’impugnare o rinunciare alla proposta impugnazione al più tardi coevamente alla richiesta del nuovo titolo cautelare). Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 260383 – 01, secondo cui «non è consentito al pubblico ministero, a seguito della decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali il sequestro preventivo, richiedere al giudice l’emissione di un nuovo provvedimento per lo stesso fatto sulla base degli elementi precedenti, proponendo contemporaneamente ricorso per cassazione avverso la decisione del riesame al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della ulteriore domanda cautelare»).
Appare del tutto evidente la necessità, alla luce di quanto precedentemente esposto, di fare applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale qui appena richiamato.
La situazione di “litispendenza cautelare” originata dall’accoglimento della seconda richiesta del P.M. impone quindi l’annullamento senza rinvio non solo dell’ordinanza in questa sede impugnata, ma anche del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Avellino in data 22/03/2025.
Da tutto ciò consegue, inoltre, il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto sequestrato: la Cancelleria provvederà alla immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del 22/03/2025 e ordina il dissequestro e la restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al P.G. in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 16 settembre 2025
Il Consigli GLYPH stensore
Il Presidente