Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23516 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa 1’11 luglio 2023 dalla Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Velletri il 26 giugno 2019 che aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di ricettazione di dodici pneumatici di provenienza illecita, in quanto provento del delitto di truffa, come da denuncia sporta da NOME COGNOME.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo :
2.1 Violazione degli articoli 468, 493 e 495 cod.proc.pen. e nullità della sentenza per violazione del diritto dì difesa dell’imputato in ragione della mancata ammissione dei testi indicati in lista, lista depositata il 31 maggio 2018 e quindi entro il termine giorni liberi antecedenti l’udienza dell’8 giugno 2018, in cui si perveniva a mutamento del giudice monocratico.
Il ricorrente rileva che la lista della difesa veniva presentata il 31 maggio 2018 e risul essere antecedente di 7 giorni liberi rispetto all’udienza fissata 1’8 giugno 2018 e
contestuale al deposito della nomina del difensore di fiducia; osserva che secondo giurisprudenza consolidata in occasione del mutamento dell’organo giudicante, affinché possa dirsi integrato il diritto di difesa delle parti e non leso il principio di immediate dovranno essere loro riconosciute le facoltà di cui agli articoli 468 e 493 cod.proc.pen. e quindi quella di richiedere l’escussione di nuovi testi purchè indicati in una lis tempestivamente depositata.
La Corte di merito ha respinto l’istanza difensiva sostenendo la tardività della lista tes e la genericità dell’articolato di prova, senza considerare che altrettanto generica si presentava la lista proposta dalla pubblica accusa.
2.2 Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che è stat erroneamente ritenuta integrare un’ipotesi di ricettazione mentre avrebbe dovuto essere qualificata come incauto acquisto, senza valutare la possibilità che l’imputato avesse potuto ricevere questi beni dalla società acquirente del COGNOME ignorandone la provenienza illecita. Nel caso in esame infatti l’imputato ha palesato una ampia collaborazione, a riprova della sua estraneità riguardo la provenienza illecita degli pneumatici, tanto da averli posti in vendita con le loro etichette originali online sul piattaforma Subito.it . Peraltro la linea difensiva dell’imputato non è stata sviluppat poiché i testi da lui indicati non sono stati ammessi .
2.3 Violazione dell’articolo 168 cod.proc.pen. in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Osserva in subordine il ricorrente che una volta riqualificata la condotta nella più liev ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 712 codice penale non avrebbe dovuto procedersi alla revoca del beneficio della sospensione condizionale nel rispetto del dettato normativo dell’art. 168 comma 1 cod.pen. in quanto il delitto oggetto della prima condanna sottoposta a sospensione condizionale è legato all’uso e al traffico di sostanze stupefacenti.
2.4 In ulteriore subordine osserva il ricorrente che la Corte di merito ha provveduto a revocare il beneficio della sospensione condizionale in difetto di una specifica richiesta del pubblico ministero e pertanto in violazione del disposto di cui all’articolo 59 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato .
1.1 L’eccezione di nullità dedotta dalla difesa in relazione alla non ammissione dei testi in lista non può trovare acoglinnento.
La Corte di appello non ha ammesso i testi indicati dal nuovo difensore nella lista depositata sette giorni liberi prima dell’udienza celebrata dal nuovo giudice per due motivi:
ha riconosciuto che, nell’ipotesi di mutamento del giudice, la parte ha il diritto di chieder nuove prove rispetto a quelle oggetto della lista depositata ritualmente ex art. 468 cod.proc.pen., ma ha osservato che nel caso in esame non era stata presentata alcuna lista in previsione della prima udienza celebrata dinanzi ad altro giudice e il difensor dell’imputato si era limitato a chiedere il controesanne dei testi indicati dalla pubbli accusa e l’esame dell’imputato. Ne ha desunto che il difensore, non avendo presentato in occasione della prima udienza una propria lista testi, non potesse poi depositarla in vista del mutamento del giudice.
Sotto altro profilo, la Corte ha affermato che la lista testimoniale non era comunque ammissibile poiché le circostanze su cui i testi erano chiamati a riferire erano decisamente generiche e tautologiche.
Il collegio ritiene che la prima argomentazione non sia condivisibile, ma la seconda resiste alle censure difensive.
Questa Corte nella sua più autorevole composizione ha recentemente affermato che nel caso di mutamento della persona del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art. 468 cod. proc. pen. (Sez U – , Sentenza n. 41736 del 30/05/2019 Ud. (dep. 10/10/2019 ) Rv. 276754 – 04) e in motivazione ha altresì evidenziato che la facoltà di presentare nuove richieste di prova attribuita dagli articoli 468 e 493 cod.proc.pen. può rendere necessario concedere alla parte interessata che ne faccia richiesta un breve termine per consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e nei modi indicati dall’articolo 468 codice di procedura.
La medesima pronunzia ha, tuttavia, precisato che, se la parte non ha indicato il nominativo del dichiarante da esaminare nuovamente e le circostanze sulle quali il nuovo esame deve vertere in una lista tempestivamente depositata, non ha diritto all’ammissione e potrà soltanto sollecitare i poteri ufficiosi del giudice.
Affermare che il difensore non possa depositare ex novo una lista dei testi di cui chiede l’ammissione in quanto non aveva fatto altrettanto dinanzi al precedente giudice poi mutato non trova alcun appiglio normativo e risulta smentita da questa giurisprudenza, comportando un’indebita limitazione del diritto della difesa che, dinanzi al mutamento della persona del giudice, viene messa nelle condizioni di esercitare le medesime facoltà già garantite in occasione della prima udienza.
Deve pertanto affermarsi il principio di diritto che, in occasione del mutamento del giudice, la difesa può anche chiedere l’ammissione di nuovi testi, che verrà valutata ai sensi degli artt. 495 comma 1 e 190 comma 1 cod.proc.pen., purché detti testi siano inseriti in una lista tempestivamente depositata almeno sette giorni prima dell’udienza dinanzi al nuovo giudice, anche se in precedenza la difesa non aveva presentato alcuna lista.
tautologiche su cui i tre testi avrebbero dovuto deporre e l’assenza di qualsiasi esplicito e specifico collegamento tra le persone indicate nella nuova lista e i fatti di causa.
La difesa ha censurato tale motivazione ricordando che secondo consolidata giurisprudenza in tema di lista testimoniale, l’onere di indicare le circostanze relati all’esame può essere soddisfatto anche solo riferendosi ai “fatti del processo”, a condizione che vi sia un’unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, mentre, ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati o i capi di imputazione siano più di uno, il mero riferimento non è sufficiente poiché impedisce al giudice di vagliare l’attinenza della prova (Sez. 1 – , Sentenza n. 7912 del 21/01/2022. Rv. 282915 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 32530 del 06/05/2010 Ud. GLYPH Rv. 248221 -01);Sez. 5, Sentenza n. 27698 del 04/05/2018 Ud. Rv. 273555 – 01).
E tuttavia deve osservarsi che la ratio dell’indicazione dell’articolato di prova è costituita dalla necessità di consentire al giudice di valutare la rilevanza e utilità dei testi indi e la formula del tutto generica e apparente utilizzata dal difensore, che non ha neppure indicato il ruolo dei tre testi e il loro rapporto con la vicenda da accertare, consentiva in effetti al giudice di effettuare alcun sindacato sulla pertinenza delle prov da assumere al thema decidendum, considerato che si trattava di soggetti che non risultano indicati negli atti del processo o nel capo d’imputazione come coinvolti nei fatt oggetto di giudizio.
E’ stato infatti precisato che l’obbligo di indicare nella lista testimoniale le circost sulle quali deve vertere l’esame è adempiuto anche in presenza di un’implicita articolazione delle circostanze dell’esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purchè non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata.
Questo criterio deve applicarsi anche ai testi della difesa, la cui indicazione deve consentire alla pubblica accusa di prevedere ragionevolmente il contenuto della prova prospettata, mentre nella lista de qua i testi sono indicati in modo del tutto sommario tanto da non consentire di comprendere la loro posizione rispetto ai fatti di causa e le ragioni della loro escussione. A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, la lista de P.M. conteneva invece l’indicazione della persona offesa e dei verbalizzanti chiamati a riferire sulle circostanze oggetto del giudizio e, in ragione del loro ruolo rispetto a atti di indagine, non si rendeva necessaria alcuna ulteriore specificazione per prevedere l’oggetto della loro testimonianza e valutarne la pertinenza ai fatti da accertare.
In conclusione sotto questo profilo l’ordinanza del tribunale si palesa corretta e conforme ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza, sicchè l’eccezione di nullità deve essere respinta.
2.2 II secondo motivo in ordine alla qualificazione giuridica della condotta accertata è manifestamente infondato poiché l’imputato, trovato nella disponibilità del provento della truffa, non ha fornito né in sede di sopralluogo, né nel corso del dibattimento una
spiegazione attendibile su come ne fosse venuto in possesso, nè ha offerto elementi idonei a identificare la persona che gli aveva consegNOME detti pneumatici.
Inoltre non va trascurato che dalla sentenza di primo grado emerge che sui beni era apposta l’etichetta con l’indicazione del legittimo proprietario, sicché certamente l’imputato nel momento in cui ha ricevuto tali beni da soggetto diverso ha accettato consapevolmente il rischio che si trattasse di beni di provenienza illecita.
2.3 n terzo motivo, essendo subordiNOME all’accoglimento del secondo motivo in ordine alla diversa qualifica giuridica della condotta, è assorbito dal rigetto della censur relativa alla derubricazione nella fattispecie contravvenzionale.
2.4 n quarto motivo è infondato. Secondo il risalente indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione alle ipotesi revoca della sospensione condizionale della pena previste dall’art. 168, comma 1, cod. pen., si è riconosciuto, anche se l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, il potere del giudice di appello di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attrib al giudice dell’esecuzione; e ciò sulla scorta della natura dichiarativa del provvedimento di revoca, atteso che « gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato», trattandosi dunque di attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatío in peius, a differenza dell’ipotesi prevista dall’art. 168, comma 2, cod. pen., in cui il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell’esecuzione( Sez. Unite, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01, seguita da conformi decisioni: Sez. 1, n. 21872 del 12/02/2003, COGNOME, Rv. 224400 – 0; Sez. 1, n. 13011 del 14 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256 – 0; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913 – O ). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza d’appello, in difetto di impugnazione della parte pubblica, ha revocato ai sensi dell’art. 168, comma 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso all’imputato con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Velletri del 16 giugno 2014 già irrevocabile .
Il divieto di cui all’art. 597 cod.proc.pen. richiamato dal difensore, si riferisce ai bene concessi con la sentenza impugnata e non a quelli relativi ad altre sentenze passate in giudicato in ordine ai quali la Corte ripete i suoi poteri dalle norme sul giudizio di esecuzione .
Per le argomentazioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali