Liquidazione del Danno in Appello: Quando il Giudice Può Decidere Oltre la Richiesta?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sui poteri del giudice d’appello in materia di risarcimento del danno. La pronuncia chiarisce che, in determinate circostanze, il giudice di secondo grado può procedere alla liquidazione del danno anche quando la parte civile aveva ottenuto in primo grado solo una condanna generica. Approfondiamo i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia continuata, pronunciata in primo grado e confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della sentenza impugnata. Tra questi, spiccava una censura di natura prettamente civilistica inserita nel contesto penale: l’imputato sosteneva che il giudice d’appello avesse erroneamente quantificato e liquidato il danno non patrimoniale a favore della parte civile, nonostante quest’ultima avesse richiesto solo una condanna generica, violando così il principio che vieta al giudice di pronunciarsi oltre le domande delle parti (vizio di ultrapetizione).
I Motivi del Ricorso e la Liquidazione del Danno
Il ricorrente basava la sua difesa su quattro motivi. I primi tre, relativi a presunti vizi di motivazione e valutazione delle prove, venivano rapidamente accantonati dalla Suprema Corte. La legge, infatti, limita severamente i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace, escludendo proprio quelli sollevati dall’imputato.
Il quarto motivo, invece, era il fulcro della questione. L’imputato contestava la violazione di legge nella parte in cui il giudice d’appello aveva proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale. Secondo la sua tesi, in assenza di una specifica richiesta della parte civile (che si era limitata a chiedere una condanna generica), il giudice non avrebbe potuto quantificare l’importo, ma avrebbe dovuto confermare la statuizione generica. Agendo diversamente, il giudice sarebbe andato “ultra petita”, ovvero oltre i limiti della domanda.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato anche il quarto motivo. I giudici hanno richiamato un principio di diritto consolidato, citando una precedente sentenza (Sez. 5, n. 25036 del 16/04/2024). In base a tale principio, qualora il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna generica al risarcimento del danno venga devoluto al giudice di secondo grado (ad esempio, tramite l’appello dell’imputato che contesta l’esistenza stessa del danno), quest’ultimo acquisisce il potere di decidere su tutto il punto. Questo significa che il giudice d’appello può procedere alla quantificazione e alla liquidazione del danno dovuto dall’imputato, anche in assenza di un appello specifico da parte della parte civile. Tale operazione non costituisce un vizio di ultrapetizione, ma un esercizio legittimo dei poteri decisori del giudice d’appello sulla questione che gli è stata sottoposta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di efficienza e completezza della tutela giurisdizionale. Una volta che la questione del risarcimento del danno è portata all’attenzione del giudice d’appello, questi ha il potere-dovere di definirla completamente, inclusa la fase della quantificazione, senza necessità di un ulteriore e separato giudizio. Questa interpretazione evita un allungamento dei tempi processuali e garantisce alla parte danneggiata una risposta più rapida ed esaustiva. Per gli imputati, ciò significa che l’appello contro una condanna generica può avere come conseguenza diretta non solo la conferma della stessa, ma anche la sua trasformazione in una condanna a pagare una somma specifica, accelerando così l’obbligo risarcitorio.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza per un reato di competenza del Giudice di Pace?
No, il ricorso è ammesso solo per specifici vizi di legge previsti dall’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale, come la violazione di legge o la mancanza di motivazione, e non per questioni relative alla valutazione delle prove.
Se in primo grado ottengo una condanna generica al risarcimento, il giudice d’appello può quantificare il danno anche se non lo chiedo?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che, se il capo della sentenza relativo alla condanna generica è stato oggetto di appello (anche solo da parte dell’imputato), il giudice di secondo grado può procedere alla liquidazione del danno senza che ciò costituisca un vizio di ultrapetizione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7986 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7986 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TREBISACCE il 12/04/1977
avverso la sentenza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di MATERA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Matera che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81 e 612 cod. pen.;
Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo, che denunciano vizi ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) ed e), cod. proc. pen., non sono deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili per cassazione soltanto per i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.;
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge avendo il giudice di appello proceduto alla quantificazione e alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della parte civile nonostante questa avesse richiesto soltanto la condanna generica, secondo il parametro dell’equità, è manifestamente infondato perché in caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall’imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Sez. 5, n. 25036 del 16/04/2024, Rv. 286565 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannalgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025