Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18054 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nata a Cariati il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione al sequestro di somme di denaro riconducibili ad erogazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, rigetto nel resto; lette per l’imputata le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/10/2023, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME – indagata per il reato di cui all’art 74 d.P.R. n. 309/1990 – avverso il decreto di sequestro preventivo disposto nei suoi confronti in data 18/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ai sensi dell’art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 545 cod.proc.civ
Argomenteil Tribunale aveva erroneamente confermato il sequestro delle somme di denaro rinvenute sul rapporto finanziario di Poste RAGIONE_SOCIALE intestato alla ricorrente in quanto, essendo tutte di provenienza dell’RAGIONE_SOCIALE, come desumibile dalla causale dei versamenti, operavano i limiti impignorabilità di cui all’art. 545 cod.proc.civ.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321 cod.proc.pen. e 240-bis cod.pen.
Argomenta che erroneamente era stato sequestrato l’immobile ubicato in Cirò Marina, risultando lo stesso intestato alla ricorrente sin dalla data del 30 luglio 2014, quattro anni prima della data in cui aveva contratto matrimonio con il coindagato COGNOME NOME e ben sette anni prima del reato-spia contestatole, con conseguente violazione del criterio di ragionevolezza temporale affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di confisca per sproporzione; inoltre, la ricorrente aveva contestato la valutazione di sproporzione reddituale posta a base del provvedimento ablativo, con riferimento al lasso temporale considerato dalla Guardia di Finanza ed al nucleo familiare considerato; il Tribunale aveva espresso sui profili di doglianza una scarna motivazione, sottraendosi al suo obbligo motivazionale.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
Va osservato che le Sezioni Unite, pronunciando in tema di confisca per equivalente, hanno affermato il principio secondo cui i limiti di impignorabilità delle
somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relati rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamen nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anch confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Sez. U n. 26252 24/02/2022,Rv.283245 – 01).
Le Sezioni Unite hanno condiviso l’orientamento maggioritario, espressione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di seques preventivo, secondo cui l’art. 545 cod. proc. civ. è applicabile tout cou sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in ragione della natura norma che costituisce «regola di carattere AVV_NOTAIO espressione dei dir inalienabili della persona, consacrati, in particolare, negli artt. 2 e 3 appartenendo a tale categoria gli emolumenti retributivi o pensionistici assegni di carattere alimentare nella misura impignorabile prevista dalla norm (Sez. 6, n. 25168 del 16/04/2008, COGNOME, Rv. 2405672; Sez. 1, n. 41905 d 23/9/2009, COGNOME, Rv. 245049; Sez. 3, n. 17386 del 7/12/2018, dep. 201 COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 15099 del 22/3/2016, COGNOME, non mass.; Sez 3, n. 14606 del 14/3/2019, COGNOME, Rv. 275836; Sez. 6, n. 13422 de 13/3/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 8822 dell’8/1/2020, COGNOME, Rv. 278560; Se 2, n. 9767 del 18/11/2014, dep.2015, COGNOME, Rv. 263290; Sez. 2, n. 15795 del 10/2/2015, Intelisano, Rv. 263234).
In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che: “L’art. 545 cod. pr civ., collocato nell’ambito della disciplina dell’espropriazione presso terzi (Lib Titolo II, Capo III, cod. proc. civ.), contempla limiti di diversa intens pignorabilità dei crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi c crediti antagonisti. In particolare, il secondo comma dell’art. 545 cod. proc prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddi esigenze vitali o particolari bisogni dell’esecutato (si tratta dei crediti a oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, invece, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità rel nell’ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base specifica natura del credito o della somma da pignorare. Segnatamente, pe quanto qui rileva, il terzo e il quarto comma prevedono un differente limite pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre ind relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cause licenziamento, contemplandosi una diversa soglia di pignorabilità correlata a natura del credito azionato. Ove si tratti di crediti alimentari, tali somme infatti, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o giudice da lui delegato; ove, invece, il credito azionato riguardi “tributi dovu
Stato” o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quint norma prevede, inoltre, al quinto comma, un innalzamento della quota pignorabile fino alta metà del complessivo ammontare del credito retributivo, in caso concorso delle cause di credito. Va inoltre, da subito, aggiunto che la C costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all’art. 545 cod. proc. civ. è q contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di av attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa (tra le Corte cost., sentenze nn. 20 del 1968 e 248 del 2015). Si è, infatti, affermat la facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anc la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere motto gra per il lavoratore scarsamente retribuito. Pertanto, con l’art. 545 cod. proc. legislatore si sarebbe dato carico di contemperare i contrapposti inter contenendo in limiti angusti la somma pignorabile “e graduando il sacrificio misura proporzionale all’entità della retribuzione”: chi ha una retribuzione bassa, infatti, sarebbe colpito in misura proporzionalmente minore (Corte cos sentenze nn.20 del 1968; 102 del 1974, 209 del 1975). Anche con riferimento agl emolumenti pensionistici, il settimo comma dell’art. 545, introdotto dal d.l giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, 132, persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l’interesse del credito quello del debitore a preservare dall’azione esecutiva un minimo del trattamen pensionistico necessario alle sue esigenze di vita. La norma prevede, infatti regime “misto” per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennit che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza: assoluto fino concorrenza della misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà; e relativo, secondo la disciplina prevista dai commi 3, 4 e 5, per la eccedente tale ammontare. Con riguardo a tali trattamenti, la giurisprudenza legittimità civile ha affermato che la impignorabilità parziale è posta a dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), essendo tale finalità più marcata dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’U Europea, efficace dal 10 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trat di Lisbona), che, all’art. 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del di all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti co non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento dell pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazio norme imperative e la nullità è rilevabile d’ufficio senza necessità di un’ecce o di un’opposizione da parte del debitore esecutato (Cass. civ., Sez. 3, n. 654 22/3/2011, Rv. 617581)”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato “l’introduzione all’art. 545 cit comma ottavo che, evidentemente superando, con riferimento a tali specific crediti qualificati, il principio di “confusione” conseguente all’accredito in corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro dall’istituto previdenziale, ha previsto un regime di parziale impignorabi differenziato proprio in base al momento dell’accredito: se anterior pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo della pensione sociale; se, invece, l’accredito avvenga all del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro ì limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, sopra esami nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccede detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, du pignorabili”.
Il Supremo Consesso ha, quindi, rimarcato “l’individuazione del disposto dell’art. 545 cod. proc. civ. come espressione di una regola AVV_NOTAIO che d trovare applicazione anche con riferimento all’esecuzione derivante dal sequest preventivo in ragione della sua diretta discendenza da principi di ord costituzionale, più volte correttamente posta in evidenza da questa stessa Co nonché dalla Corte costituzionale”.
Risulta, pertanto, erronea l’affermazione del Tribunale che ha esclu l’applicabilità di tale principio all’ipotesi, qui in esame, del sequestro pr finalizzato alla confisca diretta, atteso il carattere AVV_NOTAIO del principio af dalle Sezioni, non limitato alla sola ipotesi del sequestro preventivo finalizzat confisca per equivalente.
Non assume rilievo, inoltre, il principio affermato dalle Sezioni Unite n.424 del 27/05/2021, Rv.282037-01 (La confisca del denaro costituente profitto prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione de natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozio rallegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro ogg di apprensione) e richiamato nell’ordinanza impugnata, in quanto non si pone nella specie, una questione di liceità delle somme di denaro oggetto apprensione, ma la diversa questione dell’impignorabilità delle somme apprese, relazione al disposto dell’art. 545 cod.proc.civ.
L’ordinanza impugnata, pertanto, risulta viziata da errore di dir limitatamente al sequestro delle somme di denaro ed annullata sul punto, co rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, il quale dovrà verificare in
la riconducibilità delle somme in questione a crediti rientranti nel disposto all’art. 545 cod.proc.civ.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La doglianza proposta è priva di confronto critico con le argomentazioni de Tribunale, che ha evidenziato che l’immobile intestato alla ricorrente è s oggetto non di confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod.pen. ma di sequestro preventivo finalizzato alta confisca per equivalente ai sensi dell’art. 74 com bis d.P.R. n. 309/1990.
Risultano, quindi, generiche ed avulse dal decisum le deduzioni difensive volt ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti applicativi del sequestro sproporzione di cui all’art. 240-bis cod.pen.
Trovano, dunque, applicazione i principi, già affermati da questa Corte, tema di inammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono ritene generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altre quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamen del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425); l’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia al mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum del provvedimento impugnato (Sez 3, n. 39071 del 05/06/2009, Rv.244957).
In definitiva, l’ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al sequestro de somme di denaro; il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle somme di denaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sens dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricors
Così deciso il 21/02/2024