Limiti Pena Continuazione: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza Originaria
L’istituto della continuazione nel diritto penale permette di unificare più reati commessi con un unico disegno criminoso, applicando una pena più mite rispetto alla somma delle singole pene. Tuttavia, esistono dei limiti pena continuazione per evitare sanzioni sproporzionate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando è possibile, o meno, ridiscutere tali limiti dopo che la condanna è diventata definitiva.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Rideterminazione della Pena
Il caso in esame nasce dal ricorso di un individuo condannato con una sentenza divenuta irrevocabile nel 2019. Nella sentenza, diversi reati erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione. Successivamente, in fase di esecuzione della pena, il condannato ha presentato un’istanza al Tribunale competente, chiedendo di ricalcolare la sanzione. A suo dire, la pena complessiva inflitta violava i limiti massimi previsti dal codice penale per il concorso di reati e la continuazione.
La Decisione del Giudice dell’Esecuzione
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta. La motivazione di fondo era di natura procedurale: secondo il giudice, non era possibile, in sede esecutiva, modificare una pena già determinata e cristallizzata in una sentenza di condanna passata in giudicato. La valutazione sulla corretta applicazione dei limiti sanzionatori doveva essere fatta durante il processo di cognizione, non dopo.
L’Appello e i limiti pena continuazione
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione. Sebbene la prospettazione del ricorso non fosse del tutto chiara, il punto centrale della doglianza era la presunta violazione degli articoli 78 e 81, comma 3, del codice penale. Queste norme stabiliscono dei tetti massimi alla pena da applicare:
* Art. 78 c.p. (concorso di reati): La pena non può superare il quintuplo della più grave tra le pene concorrenti.
* Art. 81 c.p. (reato continuato): La pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile secondo le norme sul concorso di reati (e quindi, indirettamente, rispetta il limite del quintuplo).
Il ricorrente sosteneva che il calcolo effettuato nella sentenza di condanna avesse superato questi paletti, rendendo la pena illegale e quindi modificabile anche in fase esecutiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il caso e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede, come sostenuto dal primo giudice, in un’assoluta impossibilità di intervenire sulla pena in fase esecutiva, ma in una questione di merito.
I giudici di legittimità hanno verificato il calcolo della pena effettuato nella sentenza del 2019 e hanno concluso che, di fatto, non vi era stata alcuna violazione dei limiti imposti dagli articoli 78 e 81. La pena inflitta, pur essendo il risultato di un aumento per la continuazione, si manteneva ben al di sotto del quintuplo della pena base per il reato più grave. Di conseguenza, le situazioni che le norme invocate dal ricorrente mirano a prevenire non si erano mai verificate.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso per Infondatezza della Premessa
In sostanza, l’intero ricorso si basava su un presupposto errato: la presunta illegalità della pena. Poiché la Corte ha accertato che la pena era stata calcolata correttamente e nel pieno rispetto dei limiti pena continuazione, la doglianza è risultata priva di fondamento. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricalcolare in fase esecutiva una pena per un reato continuato se si ritiene che superi i limiti di legge?
In linea di principio sì, ma solo se si dimostra un’effettiva violazione dei limiti massimi di pena. Nel caso specifico, la richiesta è stata respinta perché la Corte ha verificato che tali limiti non erano stati superati nella sentenza di condanna originale.
Quali sono i limiti di pena in caso di continuazione tra reati?
La pena da applicare in caso di reato continuato non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile in caso di concorso di reati. Questo significa, secondo l’art. 78 del codice penale, che la pena complessiva non può superare il quintuplo della pena prevista per la violazione più grave.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la premessa su cui si fondava era errata. Il ricorrente lamentava la violazione dei limiti di pena, ma un controllo ha dimostrato che la pena inflitta era perfettamente legale e non superava i tetti massimi stabiliti dalla legge. Mancando il presupposto della violazione, il ricorso è stato ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OVADA il 06/10/1967
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di VERCELLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
v
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una richiesta di rideterminazione della pena inflitta con la violazione più grave tra quelle poste in continuazione da una sentenza di condanna irrevocabile nel 2019;
Premesso che la richiesta è stata rigettata, in quanto è stato ritenuto che non si potesse in sede esecutiva rideterminare la pena inflitta in sede di cognizione;
Rilevato che il ricorso oppone a questa conclusione la doglianza – almeno per quello che è dato di comprendere da una prospettazione, invero, non completamente chiara – che in tal modo si è determinata la violazione degli artt. 78 e 81, comma 3, cod. pen.;
Tenuto conto che la prima delle norme sopra indicate prevede che, nel caso di concorso di reati ex art. 73 cod. pen. (concorso di reati che importano pene della stessa specie,) la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave tra le pene concorrenti, mentre la seconda norma stabilisce che nei casi di continuazione la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti (fra i quali, è da comprendersi anche l’art. 78);
Considerato che nel caso di specie non si è verificata, per effetto della determinazione della pena a seguito dell’applicazione della continuazione in sede di cognizione, alcuna delle situazioni che le norme in questione sono preposte ad impedire;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2025