Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43990 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME
R.G.N. 26345/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a GIOIA TAURO il 27/11/1979 avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 maggio 2024, il Tribunale di Siracusa, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione in favore di NOME COGNOME tra le sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato e ha rideterminato la complessiva pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed € 1.250,00 di multa. Le ha altresì concesso il beneficio dell’indulto limitatamente alla pena detentiva di anni tre di reclusione e alla pena pecuniaria di € 1.250,00 di multa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa limitatamente alla concessione del beneficio dell’indulto per erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, l.n. 241/2006, in quanto NOME COGNOME aveva già fruito, in virtø di provvedimento del Tribunale di Macerata in data 15/09/2006, del condono della pena nella misura di anni due e mesi quattro e giorni ventisette di reclusione, allora in esecuzione.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza nelle statuizioni relative al condono.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e va pertanto accolto.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha dimostrato attraverso le annotazioni inserite nel certificato del casellario giudiziario e le risultanze del certificato di esecuzione del procedimento SIEP 123/2005 che con provvedimento del Tribunale di Macerata in data 15/09/2006, NOME COGNOME aveva già beneficiato dell’indulto, concesso ai sensi dell’art. 1, comma 1, l.n. 241/2006, nella misura di anni due e mesi quattro e giorni ventisette di reclusione.
PoichØ l’indulto previsto dall’art. 1 l.n. 241/2006 può essere concesso in misura non superiore a tre anni per le pene detentive e a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive, il provvedimento impugnato, concedendo il beneficio per altri anni tre di reclusione, ha travalicato in questa parte i limiti posti dalla legge.
L’ordinanza Ł pertanto illegittima e va rimossa disponendo un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa per valutare la concedibilità del beneficio entro la misura consentita dall’art. 1 l.n. 241/2006.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente alla misura dell’indulto applicabile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Siracusa.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME