Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PIOVE DI SACCO il 31/01/1989 NOME nato a PIOVE DI SACCO il 26/07/1976
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentanti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME co un unico atto e la memoria del 06/05/2025;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità il delitto di furto di cui al capo f) e per il delitto di rapina di cui a quest’ultimo relativamente al solo Bozzato -, denunciando la illogicità d motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diffe giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non so sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia por alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tr altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitat ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridi ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si in particolare, le pagg. 5-7 dove correttamente si indicano i plurimi e converg elementi che hanno condotto all’affermazione di responsabilità degli odier ricorrenti);
che, inoltre, va rilevato come per la costante giurisprudenza di questa Cort che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D Rv. 270108 – 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01);
considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente escluso l tenuità del danno patrimoniale alla luce del valore dei beni sottratti (si ved 7 della sentenza impugnata);
osservato che la doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 7 del sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anc considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessar che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rifer
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tut altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano,
279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez.
n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/201
COGNOME, Rv. 265826);
pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co rilevato,
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila giascunoi in favore della Cas
delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.