Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Cagliari il 20/11/1967, NOMECOGNOME nato a Dolianova il 29/09/1961, avverso la sentenza emessa in data 15/06/2023 dalla Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili; uditi i difensori dei difensori dei ricorrenti, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME c insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 9 ottobre 2020, all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice p le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, riconosciuta la responsabilità di NOME per il delitto di furto aggravato in concorso ascritto al capo primo della imputazio condannava alla pena di anni sette, mesi nove e giorni dieci di reclusione, oltre la multa ( così ridotta in ragione del rito); condannava altresì NOME COGNOME per il delitto di riciclag ascritto al capo secondo dell’imputazione, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre la (anche detta pena era stata ridotta in ragione della scelta del rito).
Si tratta (capo primo) del furto pluriaggravato contestato al COGNOME e ad altro imputato, ricorrente, commesso in Oristano alle prime ore dell’alba del 10 gennaio 2018, con effrazione di soffitti, pavimenti e mura divisorie di un centro commerciale, fino a giungere nei locali negozio “RAGIONE_SOCIALE” e di una gioielleria “011a”, ove, previa neutralizzazione del sistema di alla venivano sottratti contanti e preziosi dal valore complessivo assai elevato.
Al capo secondo è, invece, contestato al Pes il delitto di riciclaggio dei monili sottratti gennaio 2018 alla gioielleria “011a”, per averli ricevuti dagli autori del furto, cui avrebbe corrispondere una somma di denaro equivalente, per poi trasformarli nella loro morfologia.
La Corte di appello di Cagliari, adita dagli appelli proposti dagli imputati, oggi ric confermava la decisione di primo grado, anche in punto di pena.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati in epigrafe indicati, con dist atti a firma dei rispettivi difensori, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo prescrive l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
NOME COGNOME capo primo, furto aggravato in concorso.
1.1. Manifesta illogicità della motivazione, quanto ai criteri di valutazione della travisamento della prova dichiarativa, documentale e intercettiva (conversazione con il coniug del 28 maggio 2018, ritenuta confessoria); conseguente valutazione manifestamente illogica e contraddittoria delle evidenze valorizzate in sentenza in senso difforme dal significato propr genuino della prova, sì da dare per certe circostanze che tali non sono e da attribuire conversazioni significati confessori assolutamente impropri, totalmente decontestualizzando l conversazione rispetto a tempi e luoghi del commesso reato.
1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, illogicità manifesta della motivazi che ha negato l’accesso alle circostanze attenuanti generiche, dovute invece in ragione de contesto di degrado economico del ricorrente e della contingente necessità che ha determinato la spinta criminosa.
NOME COGNOME capo secondo, riciclaggio.
2.1. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. da 2 a 4) omessa ed erronea valutazione della prova, conseguente vizio di motivazione per omissione. La Corte non ha offerto alcuna argomentata risposta al rilievo proposto con il motivo di gravame che denunziava una lettur
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distorta, unidirezionale, malintesa e fuorviante del compendio intercettivo (intra alios), che peraltro non vede mai nominato il ricorrente.
2.2. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. 4 e 5), omessa ed erronea valutazione della prova, conseguente vizio di motivazione per omissione. La Corte non ha infatti off alcuna risposta al motivo di gravame con il quale l’imputato si doleva della sottovalutazion significato liberatorio di alcune conversazioni intercettate; segnatamente quelle che indica altre ragioni del rapporto tra Melis e Pes ed altre ragioni dell’acconto di euro 200 consegna Melis dal Pes.
2.3. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. da 5 a 7) omessa ed erronea valutazione della prova, conseguente vizio di motivazione per omissione. Con i motivi di gravame contenut alle pagine indicate l’imputato aveva infatti valorizzato circostanze di fatto dalle quali si dov evincere che nelle conversazioni tra COGNOME e la coniuge non si parlava affatto del Pes, ma di soggetto evidentemente non identificato.
2.4. Travisamento della prova nella valutazione del motivo di appello (pag. 6 e 7) omess ed erronea valutazione della prova portata dalla difesa (due schede ritiro preziosi del 27 ma 2018, definite rottami), conseguente vizio di motivazione per invenzione della prova. Non infatti possibile che gli oggetti (rottami) consegnati da Melis a Pes nel m rzo 2018 siano stati riconosciuti dalla persona offesa del furto come parte della refurtiva del primo gen precedente.
2.5. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. 8 e 9), erronea applicazione del princip della vicinanza della prova. L’imputato lamentava, con i motivi di appello riportati alle indicate, che l’estrema genericità della contestazione non aveva consentito di approntare alcu difesa, per difetto di coordinate modali e spazio-temporali del fatto. Residuava la possibilità di articolare prova per testi per negare la cessione criminosa al Pes da parte del Melis, m richiesta integrazione probatoria al rito abbreviato non è stata ammessa.
2.6. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. 9 e 10), erronea applicazione dell regola b.a.r.d., mancato superamento del ragionevole dubbio, violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riferimento alle questioni concretamente prospettate con i distinti ricorsi, il C ín premessa, deve necessariamente indicare e richiamare i ristretti limiti del sindaca legittimità in caso di impugnazione della sentenza totalmente confermativa di quella di pri grado emessa, peraltro, all’esito del giudizio a prova contratta.
La novella processuale del 2006 non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, ch rimane pur sempre un giudizio di legittimità a critica vincolata, sicché gli atti eventua indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosuffic
del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusiv alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, devono pertanto essere tali da inficiare ex se la struttura logica del provvedimento stesso.
1.1. Resta, comunque, esclusa per la Corte di legittimità la possibilità di una nuov valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di mer attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali (conversazion intercettate o contenuti dichiarativi verbalizzati in atti preprocessuali utilizzabili a decidere in ragione del rito consapevolmente eletto dall’imputato, documenti etc.) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti d Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello della ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondam della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorren adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Si è poi ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella g effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni a acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano però indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e semp che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza siano apprezzabili minime incongruenze o differenti opinabili interpretazioni di contes intercettivi o dichiarativi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 4, 35683 del 10/07/2007, COGNOME, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 6, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. “dopp conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con spe deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del primo giudice, che ha deciso ex actis e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenz della responsabilità degli appellanti o insussistenza dei deficit probatori evidenziati con i m di gravame, reiterati con i motivi di ricorso che ripercorrono le doglianze già incensurabilmen disattese dalla Corte distrettuale.
1.2. In relazione poi al tema -specificamente proposto dai ricorrenti- della omess motivazione in ordine agli argomenti dedotti con i motivi di gravame, si richiama l’orientament che ritiene essenziale la valutazione complessiva della intera motivazione, al fine di scrutin se dal contesto della stessa possa evincersi l’implicita reiezione degli argomenti critici prop all’attenzione della giurisdizione di merito (Sez. 3, n. 23097, del 8/5/2019, COGNOME, R 276199; Sez. 1, n. 26536, del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578).
1.3. Del pari è a dirsi quanto alla efficacia euristica attribuita nel giudizio di m contenuto delle conversazioni intercettate ed utilizzate a fini dimostrativi dei fatti contes imputazione. Il Collegio, anche in questo caso, intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni telefoniche, qualifica come questione di fa rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione d contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazion la quale esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701, del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).
Richiamati, dunque, i cardini della valutazione possibile nella sede di legittimità, deve q ribadirsi che la Corte cagliaritana ha confermato il giudizio di primo grado valorizzando il chi ed inequivoco contenuto delle conversazioni intercettate tra COGNOME ed il coniuge, oltre a evidenze che ne attestavano la presenza in gioielleria poche settimane prima dei fatti, in funzione di sopralluogo.
2.1. La censura dedotta con il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del Melis è pertanto, inammissibile, giacché aspecifica e, comunque, manifestamente infondata.
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse del Melis, volto a censurare il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha valorizzat la concreta gravità (patrimoniale ed organizzativa) del fatto, oltre il percorso crimi dell’imputato, senza che le condizioni di difficoltà economica contingente potessero in qualche modo neutralizzare gli elementi di fatto già tenuti da conto. Né del resto la difesa ave prospettato nella sede di merito specifiche ragioni favorevoli al riconoscimento delle circostanz innominate. Anche tale punto della decisone sfugge pertanto al sindacato di legittimità, per quanto congruamente e logicamente argomentato dal giudice del merito.
Quanto al Pes, la sua identificazione quale recettore dei preziosi sottratti nella notte capodanno ed onerato della trasformazione della refurtiva in liquidità contante, è il frutto de complessiva analisi delle conversazioni tra COGNOME e la moglie, tra lo stesso COGNOME ed il COGNOME, o che del dato ricognitivo realizzatosi nel corso del giudizio di primo grado, del quale la sente dà conto richiamando le diffuse argomentazioni contenute alle pagine da 41 a 44 della sentenza di primo grado. I primirmotivi di ricorso insistono, quindi, per una inammissibile rivalutazione nella sede di legittimità di tale inequivoco compendio probatorio, logicamente argomentato nella
conformità verticale del giudizio di merito, in assenza dei presupposti per poter ritenere integr il denunciato travisamento della prova.
Del tutto generico è, infine, il sesto motivo di ricorso proposto nell’interesse del con il quale si censura la correttezza sostanziale della decisione, evidenziando il travisamen della prova intercettiva, refluente sulla tenuta logica della motivazione ed il manc superamento del dubbio ragionevole in tema di prova della riconosciuta colpevolezza per il fatto ascritto in concorso.
Si suole affermare che il giudizio di legittimità non si costruisce sull’esame delle possib rappresentative – anche plausibili – del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giud di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi presidiano l’attribuzione del fatto all’imputato passa necessariamente attraverso l’analisi de sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità “nuove” attribuzioni di significat realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e tanto, anche nei casi in cu ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (tra le tante, Sez. 6, n. 11 del 08/03/2012, COGNOME, Rv 252178) e sempre che – al fondo – non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale.
In detto contesto, il rispetto del canone decisorio a mente del quale la colpevolezz dell’imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. co novellato dalla legge n. 46 del 2006) non introduce una ulteriore ‘tipologia’ di vizio, ta consentire l’esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare l consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella motivazione della decisione impugnata (sicché, il mancato rispetto del criterio rifluisce co ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato anche da Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv, 254113). Il dubbio, peraltro, per determinare l’ingresso una reale ipotesi di alternativa plausibile ricostruzione dei fatti, tale da determinar valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente d escludere o di superare sulla base di una valutazione non parcellizzata degli indizi valorizzati merito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492 – 01; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237 – 01). Così come la sua riconoscibilità – dunque la presa d’atto dell’esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell’imputato – imp un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l’affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione risulti priva del benché minimo riscontro ne emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della ordinar razionalità umana (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204, ove si è
esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza condanna, un’ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur astrattamente plausibile).
L’affermazione implica, pertanto, la verifica – da operarsi in rapporto al contenuto dei moti di ricorso – del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, r per cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienz del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione d risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per le parti private ricorren condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e l condanna in favore della Cassa per le ammende, a titolo di sanzione, di una somma di denaro che si ritiene equo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024.