Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38932 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1560/2025
NOME COGNOME
CC Ð 21/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 21292/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Genova il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Genova il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato in Belgio il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20 marzo 2025 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME e il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Genova, accogliendo la richiesta formulata da NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME e NOME COGNOME, applicava a loro la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione alle singole individuali contestazioni.
2. Ricorrono per cassazione tutti i predetti imputati.
I ricorsi proposti nellÕinteresse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si compongono, ciascuno, di due motivi dÕimpugnazione, a mezzo dei quali si deduce violazione dellÕart. 448, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti quale concorso nel reato di bancarotta fraudolenta (avendo il giudice omesso ogni valutazione individualizzante in relazione alla posizione dei sindaci, tanto più alla luce della condotta fraudolenta assunta dagli amministratori anche in relazione allÕoperato dellÕorgano di controllo) e al difetto di correlazione tra la richiesta formulata e la sentenza pronunciata, in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale (oggetto dellÕaccordo).
Il ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME si compone di tre motivi dÕimpugnazione.
I primi due deducono violazione degli artt. 444, comma 3, e 448, comma 2, cod. proc. pen. e dellÕart. 163 cod. pen., nella parte in cui il giudice non ha concesso allÕimputato il beneficio della sospensione condizionale di cui allÕultimo comma dellÕart. 163 cod. pen. Ð oggetto di espresso accordo tra le parti ed alla cui concessione era subordinata lÕistanza di applicazione della pena Ð concedendo, diversamente, il beneficio della sospensione condizionale ordinaria, nonostante abbia dato atto in motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.
Il terzo deduce inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 82 comma 3, 444 comma 2 e 544 cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice ha posto a carico del ricorrente, in solido con gli altri imputati, la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili patrocinate AVV_NOTAIO, nonostante questÕultima avesse espressamente revocato, allÕudienza del 20 settembre 2024, le costituzioni, nellÕinteresse di tutti i suoi assistiti, nei confronti del ricorrente.
I ricorsi proposti nellÕinteresse dei primi tre ricorrenti sono tutti indeducibili, alla luce dei limiti di sindacabilitˆ della pronuncia impugnata.
Va, infatti, considerato come lÕaccordo intervenuto tra le parti, fondante il rito descritto dallÕart. 444 cod. proc. pen., esonera l’accusa dall’onere di provare la
prospettazione accusatoria e conforma il connesso obbligo motivazionale imposto al giudice. CosicchŽ la sentenza pu˜ ritenersi sufficientemente motivata con la sola succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), della sua corretta qualificazione giuridica, del richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. (per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi in tale norma previste), della verifica della congruitˆ della pena patteggiata ai fini e nei limiti indicati dall’art. 27 della Costituzione.
Verifiche, queste, che devono essere accompagnate da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti e significativi elementi (Sez. 4, n. 33214 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256071; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, COGNOME, Rv. 234824 Sez. 1, n. 752 del 27/01/1999, Forte, Rv. 212742) dellÕesistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dellÕart. 129 cod. proc. pen. o di una differente qualificazione dei fatti, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116).
In concreto, il Tribunale, ricostruito sommariamente il fatto, ha dato atto: dellÕinsussistenza di eventuali cause di proscioglimento (indicando le relative fonti probatorie), della corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruitˆ della pena concordata.
A fronte di ci˜, nulla viene specificamente dedotto dalle parti: nŽ lÕesistenza di eventuali cause di proscioglimento, nŽ ipotetiche eccentricitˆ del capo dÕimputazione, risolvendosi le circostanze dedotte in mere censure alla prospettazione accusatoria, peraltro attinenti alla sussistenza della responsabilitˆ di ciascuno dei ricorrenti.
NŽ, in ultimo, rileva lÕomesso riconoscimento, nella parte dispositiva della sentenza, del beneficio della non menzione, discendente dallÕartt. 24, comma 1, lett. e) d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con conseguente difetto dÕinteresse del ricorrente a impugnare la sentenza che non preveda espressamente il beneficio a cui sia stata condizionata la richiesta (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481).
Il ricorso proposto nellÕinteresse del COGNOME è fondato nei limiti che saranno di seguito indicati.
2.1. I primi due motivi sono indeducibili per difetto dÕinteresse.
La richiesta di applicazione della pena, depositata, unitamente al consenso del Pubblico Ministero, il 13 dicembre 2024, prevedeva esplicitamente lÕapplicazione della pena finale di mesi undici e giorni dieci di reclusione
subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dellÕultimo comma dellÕart. 163 del codice penale.
Il giudice ratificava lÕaccordo e dava atto in motivazione dellÕintervenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili, riconoscendo, quindi, alla luce della pena irrogata, la sussistenza dei presupposti normativi ai fini della concessione della sospensione condizionale cd. “annualeÓ. Nella parte dispositiva, tuttavia, nulla veniva specificato sotto tale profilo, limitandosi il giudice a disporre, genericamente, la sospensione condizionale della pena.
Ebbene, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda (in quanto immediata espressione della volontˆ decisoria del giudice) non esclude che, nella sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione, la motivazione possa contenere elementi certi e logici che facciano ritenere, proprio ai fini dellÕaccertamento dellÕeffettiva volontˆ decisoria del giudice, errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690).
In concreto, proprio lÕesplicito riconoscimento della sussistenza dei presupposti normativi ai fini della concessione della sospensione condizionale cd. “annualeÓ, letto alla luce della proposta formulata dalle parti, della natura negoziale del rito e dei connessi limitati spazi di autonoma cognizione riservati al giudice (riferiti solo ai contenuti estranei, per loro natura o per espressa volontˆ della legge, alla struttura negoziale: Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191) e della negozialitˆ del beneficio della sospensione condizionale della pena, permette di chiarire la portata della (incompleta) statuizione contenuta nella parte dispositiva della sentenza.
2.2. Fondato, invece, il secondo motivo.
AllÕudienza del 20 settembre 2024, AVV_NOTAIO dichiarava di revocare la costituzione di parte civile in relazione alle societˆ analiticamente indicate in relazione alla posizione del ricorrente. Ciononostante, il giudice ha posto a carico del ricorrente, in solido con gli altri imputati, la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili patrocinate AVV_NOTAIO.
Sotto tale limitato profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, e la relativa statuizione eliminata.
In conclusione, i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, invece, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore AVV_NOTAIO. COGNOME; statuizione che deve essere eliminata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili difese dall’AVV_NOTAIO, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Dichiara, altres’, inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME