Limite Sospensione Condizionale: Quando il Secondo Beneficio Viene Revocato
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, volto a favorire il reinserimento sociale del condannato per reati di minore gravità. Tuttavia, la sua concessione è soggetta a precisi vincoli. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la rigidità del limite sospensione condizionale, specificando che il superamento del tetto massimo di pena cumulativa ne comporta l’automatica revoca, anche se la pena precedente è già stata scontata.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo a cui era stato concesso per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena per una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Tuttavia, il soggetto aveva già beneficiato in passato della stessa misura per una precedente condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre a una pena pecuniaria.
Il Tribunale, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rilevato che la somma delle due pene (3 anni in totale) superava ampiamente il limite massimo di due anni previsto dall’articolo 163 del codice penale per la concessione del beneficio. Di conseguenza, ha disposto la revoca della seconda sospensione condizionale.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale non avesse tenuto conto del fatto che la pena relativa al primo provvedimento era stata, di fatto, quasi interamente espiata. Secondo la difesa, questa circostanza avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della legittimità della seconda sospensione.
L’Analisi della Corte e il Limite Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno chiarito un punto cruciale relativo al limite sospensione condizionale: il calcolo per la concessione del beneficio per la seconda volta deve basarsi esclusivamente sulla somma aritmetica delle pene inflitte con le diverse sentenze.
La questione dell’avvenuta espiazione, parziale o totale, della pena precedente è stata ritenuta del tutto irrilevante. La legge, infatti, non prevede eccezioni legate all’esecuzione della pena, ma stabilisce un confine oggettivo e invalicabile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 163 del codice penale. La norma stabilisce un limite quantitativo preciso per impedire che reati la cui somma indichi una maggiore pericolosità sociale possano beneficiare di una misura premiale come la sospensione.
L’argomentazione centrale è che l’avvenuta esecuzione della pena precedente può, al massimo, influenzare la concedibilità del beneficio in sé (ad esempio, nella valutazione della prognosi di non recidiva), ma non può in alcun modo alterare il calcolo matematico del cumulo delle pene ai fini del rispetto del limite legale. Se il totale delle pene per cui si è ottenuta la sospensione supera i due anni, la concessione è illegittima e la revoca diventa un atto dovuto.
La Corte ha quindi concluso che le argomentazioni del Giudice dell’esecuzione erano scevre da vizi logici e giuridici. Il superamento del limite di due anni rendeva la revoca inevitabile, a prescindere da ogni altra considerazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio di rigore nell’applicazione della sospensione condizionale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: il calcolo per verificare il rispetto del limite sospensione condizionale non ammette deroghe. La somma delle pene sospese è l’unico parametro da considerare, e l’eventuale espiazione di una di esse non sana l’illegittimità di una seconda concessione che porti a superare la soglia dei due anni. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena per una seconda volta?
Sì, è possibile, ma a condizione che la pena da infliggere, cumulata con quella precedentemente sospesa, non superi il limite massimo di due anni stabilito dalla legge.
Cosa succede se la somma delle pene sospese supera il limite di due anni?
In tal caso, il beneficio concesso per la seconda volta viene considerato illegittimo e deve essere revocato dal Giudice dell’esecuzione, come stabilito in questa ordinanza.
Il fatto di aver già scontato la pena della prima condanna influisce sul calcolo del limite per la seconda sospensione?
No. Secondo la decisione della Corte di Cassazione, l’avvenuta espiazione della pena precedente è irrilevante. Il calcolo si basa esclusivamente sulla somma aritmetica delle pene per le quali il beneficio è stato concesso, indipendentemente dalla loro esecuzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43522 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – in cui il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen., per aver il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell’esecuzione, accolto l’istanza di revoca di sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta, senza tener conto della pena già eseguita – sono manifestamente infondate.
Invero, il Tribunale di Catania evidenzia che: – con sentenza del 23.06.2015 confermata dalla Corte di appello di Catania, divenuta irrevocabile in data 8.2.2024, al ricorrente era stato concesso per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione; – con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo, riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Palermo divenuta irrevocabile il 19.09.2019, il COGNOME aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa; – di conseguenza, il cumulo di tali pene superava i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., a nulla rilevando che, in relazione al secondo procedimento, la sospensione della pena veniva concessa per una pena che, all’esito del giudizio d’appello, era stata quasi interamente espiata. Tali essendo le argomentazioni del Giudice dell’esecuzione, scevre da vizi logici e giuridici, va osservato che l’avvenuta esecuzione della pena della cui sospensione si discute e su cui fa leva il ricorso può incidere eventualmente sulla concedibilità della sospensione stessa, ma non anche sulla illegittimità del superamento del limite di due anni previsto dall’art. 163 cod pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.