Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5841 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5841 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di NOMECOGNOME nata ad Orzinuovi (Bs) il 6/1/1969
avverso la sentenza del 15/2/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rettificare la pena detentiva in 5 giorni di arresto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/2/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la condannava – con rito abbreviato – alla pena di 4 giorni di arresto e 860 euro di ammenda.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 25 cod. pen., per essere stata applicata una pena detentiva in misura inferiore al limite minimo assoluto di 5 giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Occorre premettere che la pena irrogata all’imputata è stata individuata nei seguenti termini: 1) pena base pari a 12 giorni di arresto e 2.580 euro di ammenda; 2) riduzione per le circostanze attenuanti generiche a 8 giorni di arresto e 1.720 euro di ammenda; 3) ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato a 4 giorni di arresto e 860 euro di ammenda. Così da pervenire ad una pena detentiva inferiore al limite minimo assoluto di 5 giorni, di cui all’art. 25 cod. pen
Tanto premesso, costituisce costante principio, qui da ribadire, quello secondo cui la riduzione della pena per il rito abbreviato può condurre alla irrogazione di una pena inferiore al limite minimo fissato per il reato, ma non può condurre ad una sanzione inferiore al minimo di legge con riguardo alla specie di pena da irrogare (tra le altre, Sez. 7, n. 27674 del 15/3/2016, Diop, Rv. 267536. Tra le non massimate, successivamente, Sez. 7, n. 45310 del 18/11/2022, Plesoianu; Sez. 3, n. 34077 del 31/3/2021, Xu; Sez. 6, n. 1650 del 12/11/2019, Pg/Ayed).
La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla pena detentiva, con rideterminazione della pena stessa, da parte di questa Corte, in cinque giorni di arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in 5 giorni di arresto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025
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