Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1054 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
NOME nato in JUGOSLAVIA il 02/04/1987 avverso l’ordinanza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 giugno 2024, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati da sei sentenze irrevocabili, e, per l’effetto, individuata la pena base in un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa di cui alla sentenza sub 6), applicati gli aumenti per gli ulteriori delitti, rideterminava la pena finale in cinque anni, quattro mesi di reclusione e 3.300 euro di multa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata sulla scorta di cinque motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito difetto motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione quantificato arbitrariamente gli aumenti di pena per i reati satellite, omettendo, in particolare, di indicare le ragioni poste alla base di ciascun incremento, tenuto conto della discrasia creatasi tra la quantificazione della pena per i delitti oggetto della sentenza sub 2) e quelli riguardanti gli altri reati aventi la medesima gravità.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 81 cod. pen., per avere il giudice dell’esecuzione disatteso la regola che impone,in sede di riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva, nella determinazione della pena, il rispetto del limite del triplo della pena stabilita per la violazione piø grave.
2.3. Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 81 cod. pen., nell’individuazione della pena base su cui applicare gli aumenti per la continuazione, in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere conto della violazione piø grave tra quelle oggetto della sentenza sub 6) e non della pena finale con la stessa inflitta.
2.4. Con il quarto motivo Ł stata eccepita la violazione degli artt. 81 cod. pen., 444 e 442 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione omesso, da un lato, di applicare la riduzione di un sesto sulla pena inflitta con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato e non impugnata, e, dall’altro, di tener conto che tutte le sentenze sono state emesse a seguito di procedimenti speciali.
2.5. Il quinto motivo, infine, riguarda la violazione dell’art. 535 cod. proc. pen., per avere l’ordinanza gravata condannato l’interessato al pagamento delle spese processuali, nonostante non si sia determinata alcuna soccombenza.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito illustrati.
2. E’ infondato il primo motivo.
Il ricorrente sostiene la carenza di adeguata motivazione in ordine ai singoli aumenti operati per i reati ritenuti in continuazione con quello piø grave di cui alla sentenza del 9 maggio 2022, sub 6).
In particolare, eccepisce il vizio con riguardo alla diversità della pena determinata per i reati consumati di cui alla sentenza sub 2) (mesi due di reclusione) e quelli per le sentenze indicate ai numeri 1), 4) e 5).
L’eccezione Ł infondata in quanto il giudice dell’esecuzione, dopo avere individuato il reato piø grave, in sede di determinazione degli aumenti in continuazione ha quantificato gli stessi mantenendo fermi quelli operati dal giudice della cognizione e quantificando quelli ulteriori «tenuto conto della marcata propensione a delinquere manifestata dall’imputato, così come desumibile dall’elevato numero di azioni predatorie, commesse con modus operandi collaudato in un breve arco temporale».
Risulta, pertanto, assolto l’onere motivazionale riferito ai singoli aumenti in ossequio al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez. U , n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, 282269).
E’ fondato il secondo motivo di ricorso in quanto, nella quantificazione della pena finale, il giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente l’art. 81, comma primo, cod. pen. secondo cui «Ł punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piø grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piø violazioni della medesima disposizione di legge».
E’ stato affermato che «nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, Ł tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione piø grave previsto dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073).
Nel caso di specie, tale principio non Ł stato osservato in quanto la pena finale Ł stata fissata in cinque anni e quattro mesi di reclusione e 3.300 euro di multa, ossia oltre il limite del triplo rispetto
alla pena per il reato piø grave quantificata in un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa.
Il terzo motivo pare lamentare l’omessa effettuazione dello scorporo in relazione ai reati di cui alla sentenza sub 6).
La censura Ł manifestamente infondata in quanto con la sentenza sub 6) il ricorrente Ł stato condannato per un singolo reato, sicchŁ non Ł dato comprendere quale scorporo avrebbe dovuto essere compiuta al fine di quantificare i singoli aumenti in continuazione.
Inoltre, la censura Ł generica atteso che non viene spiegato quale effetto favorevole per il ricorrente sarebbe potuto derivare dall’operazione asseritamente omessa dal giudice dell’esecuzione.
Il quarto motivo Ł inammissibile in quanto totalmente generico, in assenza dell’indicazione delle sentenze sulle quali il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare la riduzione di un sesto; indicazione della quale non vi Ł traccia nell’istanza.
Per quanto riguarda la diminuzione per il giudizio abbreviato, dal testo della motivazione dell’ordinanza, Ł dato evincere che il giudice dell’esecuzione ne ha tenuto conto.
Infine, Ł infondato il quinto motivo atteso che il Tribunale non ha disposto una autonoma condanna al pagamento delle spese processuali in relazione al procedimento esecutivo, avendo, piuttosto, inteso mantenere ferma la condanna al pagamento delle spese processuali disposta dal giudice della cognizione.
In tal senso deve essere inteso l’inciso «fermo restando il pagamento delle spese processuali» di cui alla parte finale del dispositivo.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata, limitatamente al superamento del limite di cui all’art. 81, comma primo, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa persona fisica (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) colmerà le segnalate lacune, tenuto conto dei principi sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al superamento del limite del triplo nell’aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di bologna. rigetta il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME