Lieve Entità Stupefacenti: Quando la Quantità Esclude il Reato Minore
Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione torna a delineare i confini tra lo spaccio di droga e il fatto di lieve entità stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La decisione chiarisce come il dato quantitativo, se particolarmente ingente, possa di per sé essere sufficiente a escludere l’ipotesi criminosa meno grave, specialmente se accompagnato da altri indizi che rivelano una spiccata capacità di diffusione della sostanza sul mercato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto, confermata in appello, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo di marijuana tale da poter ricavare ben 221.816 dosi singole. La condanna si basava sull’articolo 73, comma 4, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che punisce la condotta di spaccio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza:
1.  Erronea applicazione della legge e vizio di motivazione: Si contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, sostenendo che non fosse stata fornita una motivazione sufficiente a giustificare la condanna.
2.  Mancata riqualificazione del fatto: Si richiedeva di inquadrare la condotta nell’ipotesi più lieve prevista dal comma 5 dell’art. 73, la cosiddetta lieve entità stupefacenti, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere tale attenuante.
La Questione della Lieve Entità Stupefacenti
Il cuore della questione giuridica risiede nella corretta interpretazione dei criteri che distinguono lo spaccio ‘comune’ da quello di lieve entità. Quest’ultima fattispecie è stata introdotta per punire con pene più miti quelle condotte che, pur essendo illecite, presentano una ridotta offensività, valutata sulla base dei mezzi, delle modalità dell’azione e della quantità e qualità delle sostanze.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le censure difensive con argomentazioni precise e in linea con il proprio consolidato orientamento.
Il Limite del Giudizio di Legittimità
In primo luogo, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale del processo penale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può procedere a una nuova e diversa valutazione dei fatti o delle prove, come richiesto dalla difesa. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata sia immune da vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e logica, basando la condanna non solo sull’enorme quantitativo di droga, ma anche sul possesso di strumentazione idonea al peso e al confezionamento, elementi che, letti insieme, indicavano chiaramente la destinazione alla vendita.
L’Esclusione della Lieve Entità Basata sulla Quantità
Sul secondo punto, la Corte ha stabilito che i giudici di merito avevano correttamente escluso la fattispecie di lieve entità stupefacenti. La decisione si fonda su una valutazione complessiva degli elementi probatori, tra cui spicca il dato ponderale della sostanza. Un quantitativo dal quale è possibile ricavare oltre 221.000 dosi è stato ritenuto un elemento di “preponderante rilevanza”. Questo dato, unito alle modalità di detenzione, delinea una “capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti” del tutto incompatibile con la nozione di “minima offensività” che caratterizza il reato di cui al comma 5.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione conferma che, sebbene la valutazione sulla lieve entità debba tenere conto di tutti gli indici previsti dalla norma (mezzi, modalità, qualità e quantità), il dato quantitativo può assumere un ruolo decisivo e assorbente quando è di per sé talmente elevato da esprimere un’offensività intrinseca che va oltre la soglia della minima lesività. La decisione ribadisce quindi un criterio di valutazione rigoroso, offrendo un punto di riferimento chiaro per distinguere le condotte di spaccio meritevoli di un trattamento sanzionatorio più mite da quelle che, per la loro portata, manifestano una pericolosità sociale significativa.
 
Quando la detenzione di droga non può essere considerata di ‘lieve entità’?
Secondo la Corte, la detenzione non può essere considerata di lieve entità quando elementi di preponderante rilevanza, come un quantitativo di sostanza estremamente elevato (nel caso specifico, atto a produrre oltre 221.000 dosi), indicano una capacità di diffusione sul mercato incompatibile con la nozione di minima offensività.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione di merito. Il suo compito è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare le prove.
Quali elementi, oltre alla quantità, sono importanti per escludere la lieve entità?
Oltre al dato quantitativo, la Corte di merito ha considerato rilevante il possesso di strumentazione idonea alla pesatura e al confezionamento in dosi della sostanza. Questi elementi, insieme alla quantità, confermano la destinazione alla vendita e alla cessione, contribuendo a escludere la fattispecie della lieve entità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8496  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SPINAZZOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’ 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana da cui erano ricavabili 221.816 dosi singole.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazión dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, mancanza e insufficienza di motivazione; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato· argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi son palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzion della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte d merito, nel ripercorrere in modo puntuale le risultanze in atti, ha sostenuto, motivazione del tutto congrua, la destinazione alla vendita ed alla cessione del sostanza stupefacente caduta in sequestro, ponendo in rilievo il rilevante da quantitativo ed il possesso di strumentazione idonea alla pesatura ed a confezionamento in dosi della sostanza.
Ritenuto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di u  degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, i apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e p ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Considerato che in sede di legittimità, non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanz esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva de condotta del ricorrente, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza del fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di elementi preponderante rilevanza (quantitativo della sostanza caduta in sequestro modalità di detenzione) indicativi di una capacità di diffusione sul mercato deg stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il r elidente