Lieve Entità Stupefacenti: Quando la Quantità e il Denaro Escludono lo Sconto di Pena
Il concetto di lieve entità stupefacenti, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, permettendo di punire in modo meno severo i fatti di spaccio considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono gli elementi che possono escludere categoricamente tale beneficio, focalizzandosi sul dato ponderale e sul possesso di denaro.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Condanna per Spaccio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte d’Appello che l’aveva condannata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere ricondotto all’ipotesi di lieve entità, con una conseguente riduzione della pena. L’imputata era stata trovata in possesso di 107 grammi lordi di cocaina, quantitativo ritenuto idoneo al confezionamento di 247 dosi medie giornaliere. Inoltre, occultava nel reggiseno la somma di 540 euro in banconote di piccolo taglio, considerata provento di una pregressa attività di spaccio.
La Decisione della Corte d’Appello
I giudici di secondo grado avevano respinto la richiesta di derubricazione, ritenendo che la notevole quantità di droga e il denaro contante fossero elementi sintomatici di un’attività di spaccio non marginale e, pertanto, incompatibile con la fattispecie di lieve entità.
I Criteri per la Valutazione della Lieve Entità Stupefacenti
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia, richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 51063 del 2018). Secondo tale orientamento, per stabilire se un fatto è di lieve entità, il giudice deve compiere una valutazione globale che tenga conto di tutti gli indici previsti dalla norma:
* I mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
* La qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti.
Non si può, quindi, isolare un singolo elemento, ma è necessaria una visione d’insieme. Se da questa analisi emerge che il fatto è di minima offensività, si applica la norma più favorevole.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché di natura puramente “valutativa”, ovvero teso a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. La Corte ha stabilito che la sentenza d’appello aveva applicato correttamente i principi di diritto. In particolare, il ragionamento dei giudici di merito era immune da vizi logici nell’escludere la lieve entità stupefacenti sulla base di due elementi oggettivi e decisivi: il considerevole dato ponderale della cocaina e la somma di denaro, chiaro indice di un’attività di spaccio già avviata e redditizia. La combinazione di questi due fattori rendeva l’attività del tutto estranea a una dimensione di minima importanza.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un punto cruciale: la qualificazione di un fatto di spaccio come di lieve entità non può prescindere da una valutazione rigorosa della quantità di droga detenuta e degli altri indicatori di professionalità, come il possesso di denaro contante. Un quantitativo significativo, capace di generare centinaia di dosi, e la disponibilità di somme di denaro in piccolo taglio sono elementi che, se valutati congiuntamente, costituiscono una barriera quasi insormontabile al riconoscimento del beneficio. La decisione sottolinea inoltre le conseguenze di un ricorso inammissibile: la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
È possibile ottenere la qualifica di ‘lieve entità’ se si viene trovati con una grande quantità di stupefacenti?
No, secondo questa ordinanza, un “considerevole dato ponderale” (in questo caso 107 grammi di cocaina, pari a 247 dosi) è un elemento chiave che porta a escludere la lieve entità del fatto.
Il possesso di denaro contante influisce sulla valutazione della lieve entità?
Sì, il possesso di una somma di denaro (in questo caso 540 euro in piccolo taglio), ritenuta provento di spaccio, è un altro indice sintomatico che, insieme alla quantità di droga, giustifica l’esclusione dell’ipotesi di reato meno grave.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nell’aver causato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indi sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha escluso l’invocata derubricazione sulla base del considerevole dato ponderale, pari a 107 gr. lordi di cocaina, idonei al confezionamento di 247 dosi medie giornaliere, e della somma di 540 euro in banconote di piccolo taglio, che l’imputata deteneva nel reggiseno, somma ritenuto,provento di pregressa attività di spaccio;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.