Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7848 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7848 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, detenuto illecitamente, al fine della cessione a terzi, grammi 100,71 lordi di sost stupefacente del tipo hashish, suddiviso in tre involucri, nonché ulteriori frammenti medesima sostanza unitamente al bilancino e materiale per il confezionamento.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivaz in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha, infatti, evidenziato significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo pari a grammi 100,71 lordi, suddiviso in tre involucri (pari a 1.535 dosi medie), di un bil di precisione e di una somma di denaro: elementi che non hanno consentito la Corte territoria di considerare il fatto di lieve entità. Oltre al già sottolineato notevole ammontare de quantitativo, la Corte ha evidenziato che si trattava di sostanza pronta ad essere smerciata plurime cessioni. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essen pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul giuridico.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.00 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
GLYPH
Il consiglie e estensore
Il Presidente