Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16803 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che deduce l’erron applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione giu dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d. del 1990, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, nel corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattis concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici prev disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), esclus con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l’integrazione d meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del valorizzando il considerevole quantitativo di stupefacente sequestro, pari a un kg. di marijuana, corrispondente a 6.000 dosi;
osservato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vi motivazione con riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen., è inammissibile, aven Corte di merito, con non illogica motivazione, escluso i presupposti per ravv l’unicità del disegno criminoso con i fatti giudicati con sentenza del Tribu Roma del 3 ottobre 2019 in considerazione del rilevante lasso temporale, par oltre due anni, tra i due episodi delittuosi, e quindi escludendo, che, al della realizzazione della prima violazione, l’imputato si fosse rappresentato grandi linee, anche il fatto commesso, appunto, dopo oltre due ann considerando che il ricorrente nemmeno allega, al proposito, alcun elemento segno contrario;
ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche, è parimenti inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto manifestamente illogica, la Corte di merito, per un verso, non ha ravv elementi valutabili per una mitigazione dellikpena, peraltro nemmeno indicati ricorrente, e, per altro verso, ha individuato, come elemento ostativo, trascurabile connotazione della condotta in termini di gravità, considerando l’imputato si spostava in treno in un’altra regione per cedere a t quantitativo rilevante di sostanza stupefacente, ciò essendo indicat un’attività di spaccio organizzata e di apprezzabile rilevanza;
considerato che il quarto motivo, che eccepisce deduce il vizio di motivazio la violazione di legge in ordine alla disposta espulsione dal territorio del è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto priva di profili di i manifesta, la Corte di merito ha ribadito la pericolosità sociale dell’im desunta dalla crescente propensione a delinquere, posto che, successivamente
fatti oggetto del presente processo, il NOME ha commesso ulteriori illeciti di analoga natura, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, e non avendo il ricorrente documentato una condizione familiare ostativa all’espulsione;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.