Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 13/10/1982
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 28.10.2024, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Foggia del 01.07.2024, che dichi3rava NOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/199 condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.
2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo COGNOME difensore deducendo i seguenti motivi con cui deduce i vizi di violazione di legge, mancai za, illogic contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti.
2.1. Il primo motivo contesta la ritenuta destinazione a spaccio cella sosta stupefacente.
2.2. Il secondo lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispeci autonom cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
2.3. Con il terzo, riguardante la determinazione della pena, si duole Iella manc disapplicazione della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche :on giudizio prevalenza.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissil ile.
3.1 Quanto al primo motivo, si rileva la manifesta infondatezza delle dogi anze attine alla pretesa carenza probatoria in ordine alla destinazione a spaccio dello stupefa :ente.
Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elemeni i di fa a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diver 1 parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormen:e plausib dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice lel me multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482). I giudici di merito hann desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente con argomenti c el tutto logi quali il significativo quantitativo della sostanza rinvenuta (45 grammi di cc.caina, d potevano ricavarsi 232 dosi), oggettivamente incompatibile con l’uso personali; il luogo rinvenimento, in zona notoriamente frequentata da soggetti dediti allo spaccio; le modal comportamentali dell’imputato (insolitamente fermo su motociclo acceso, con c asco aperto e nervosismo alla vista degli operanti); la fuga immediata e il successivo tentativo di di della sostanza; il denaro rinvenuto in banconote di piccolo taglio. Si è, dunque, n presenz un quadro indiziario univoco, che il giudice di merito ha correttamente apprezzali nell’eserc del proprio potere discrezionale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici
3.2 Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata qualificazione giuridk a del fatto sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la Corte territoriale ha mot vato in m giuridicamente corretto, valorizzando elementi ostativi alla configurazione delli i lieve quali l’ingente quantitativo e l’elevato grado di purezza della sostanza (34,821.8 grammi principio attivo), nonché la peculiare modalità della condotta, come sopra richiami ata.
Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante peciale (qua era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal ).L. 146/ convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di miniiiia offen penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dag parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze della; ione), co conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamen :e assorben ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. 24.6.2C10 n.35737) a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla n( rma, conseguentemente escludere la concedibilità dell’attenuante anche quando anc le uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “cl lieve rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adegua valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concret formulare giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, 5.3.2013 n.27809). Orbe ne un si compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferime profili oggettivi dello stupefacente trattato e alle modalità dell’azione
La valutazione espressa appare assolutamente congrua, anche alla luce della recente giurisprudenza del S.C. sul giudizio di compatibilità della ipotesi autonoma di c il all’a comma Dpr 309/90 con i requisiti della non occasionalità e reiterazione dell a condotta piccolo spaccio, che certamente non ricorre nella specie, in ragione del dato ponderale qualitativo dello stupefacente (sez.6, 3.7.2017, COGNOME, Rv. 270849; sez.3, 20.2.201 COGNOME, Rv.272706).
3.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo concernente la cl aterminazio della pena, la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti (leneriche
Quanto alla dosimetria della pena, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria na specific dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al crite adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c pen. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dell 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 2E6197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596). n. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Se;.. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Nel caso in esame, la pena base è stata calcolata in misura prossima al minimo edittale ed è stata ritenuta non ulteriormente riducibile in considerazione della gravità dei fatti.
La Corte territoriale, inoltre, ha fornito adeguata motivazione in ordine al a sussis della recidiva, evidenziando come l’imputato, nonostante le precedenti conda – me per reati anche a scopo di lucro (rapina), avesse persistito nella commissione di illeciti, c1(. dicandos
g.
spaccio di sostanze stupefacenti con modalità organizzative di non trascurabil rilevanza.
dato spiegazione altresì del lasso temporale intercorso tra gli illeciti.
Quanto alle attenuanti generiche, va ribadito il consolidato principio second ) cui “il g sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nei poteri discrezionali
giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione ove sorretto da motivaz esente da vizi logici e giuridici”.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha esplicitato le ragioni del diniego’ valorizza precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi positivamente falutabili,
argomentazioni immuni da vizi di logicità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 ccd.proc.pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisarli osi assenza d
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentp delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente