Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15442 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME nato a VITTORIA il 06/01/1965
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti g:i atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da COGNOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, commi i e 4, d.P.R. 309/90 (per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, da cui erano ricavabili n. 420 dosi medie singole e sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 440 dosi medie singole) e della cont!avveniciiie di cui all’art. 697 cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione 73 ; con ma 5; iP 309/90, vizio di motivazione; 2. Violazione di legge con riferimento agli 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere riconosciuto una congrua riduzione della pena e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argornentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, guarito al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha tatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la r:correnza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante dato ponderale, diversità delle sostanze stupefacenti detenute, modaà di detenzione) indicativi della p:irofessioriailt.à dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sui mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il precedente citato dalla difesa – riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entit sulla base dei solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità dei fatto – deve intendersi superato dal più recente e condivisibile orientamento, in base ai quale, ;ri ossequio ai tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite, è necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati nell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 dei 14/02/2023, Pascaie, Re. 284.319 – 01).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione delli3 pena ih concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva sono sostenuti da conferente motivazione, avendo ia Corte di merito posto ;n evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da piurimi pi ecedent e a gravità del fatto;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n, 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata e immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l’idoneità della condotta criminosa per Co: si procede a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dall’imputato, anche specifici, e della gravità dei fatto di cui si è reso responsabile.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisra ; principi enunciati in questa sede (Sez. li, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01).
Rilevato’ pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della sorrirn
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese pre.)cessuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
arnmeulde.
Così deciso 1 2 aprile 2025