Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47133 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47133 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMENOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOMENOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 13953/2022, emessa il 23/9/2022 dalla Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti limitatamente agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di rigettare nel resto il ricorso nei confronti di NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 16 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, per ciò che rileva in questa sede ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; ha revocato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena ad NOME COGNOME e ha applicato a quest’ultimo la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha confermato nel resto la pronuncia impugnata.
Gli imputati sono stati condannati per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90, per essersi associati tra loro – NOME COGNOME con il ruolo di capo – allo scopo di commettere una pluralità di reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90. NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati anche per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di NOME COGNOME ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello qualificato i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, tenuto conto dell’esigua quantità di sostanza stupefacente, caduta in sequestro durante le operazioni di perquisizione presso l’abitazione del ricorrente, e dell’arco temporale di riferimento delle conversazioni captate (un mese circa ovvero dal 6 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019). Sulla scorta delle fonti probatorie non potrebbe riconoscersi all’imputato il ruolo di partecipe alla consorteria criminale, dedita ai traffici illeciti di stupefacente, mancando anche la prova dell’affectio societatis. La Corte di appello non avrebbe dato risposta alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e avrebbe adottato una motivazione stringata, in violazione dell’obbligo sancito anche dall’art. 6 CEDU;
4.2. violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello motivato sull’insussistenza di una associazione da qualificare ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90;
4.3. violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente che la difesa non avesse prodotto la sentenza irrevocabile rispetto alla quale si chiedeva il riconoscimento della continuazione, di contro
esistente nel faldone 6 del presente procedimento e presa in considerazione dalla stessa Corte territoriale laddove l’ha utilizzata a riscontro delle intercettazioni.
Il difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha dedotto i seguenti motivi:
5.1. violazione degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 nonché vizi della motivazione, per non essere i fatti stati qualificati nella forma lieve prevista dalle menzionate norme. Quanto all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, la Corte territoriale si sarebbe astenuta da analizzare le specifiche condotte delittuose, avendo sostenuto semplicemente che osterebbe alla derubricazione l’inserimento delle stesse in un più ampio programma criminoso; per l’art. 74 d.P.R. 309/90, la sentenza avrebbe riprodotto un asettico elenco di caratteristiche in realtà riferibili a qualsivoglia consorteria, senza l valorizzazione di elementi effettivamente differenzianti le due ipotesi. La sentenza impugnata avrebbe dimenticato di considerare gli elementi indicati nei gravami, tratti direttamente dagli atti di indagine, da cui sarebbe emersa una condotta di spaccio definita dal primo giudice sporadica, avente ad oggetto sostanza dalla qualità, quantità e, a volte, anche tipologia non identificabile o comunque risibile, con dinamiche chiaramente riferibili al c.d. piccolo spaccio. Non sarebbe emersa l’eventuale volontà di espandere le attività di cessione presso altri luoghi, oltre a quelli riferibili ai ricorrenti solo perché coincidenti c il luogo di residenza; né sarebbero emerse pretese di esclusività di un luogo privilegiato o condotte violente, volte a proteggere la propria attività, escludendosi anche l’esistenza di contatti con contesti criminosi più consolidati e pericolosi. Si sarebbe trattato di cessioni che, per modalità di contatto e per i prezzi (laddove individuabili), si potevano inserire nel concetto di c.d. spaccio al minuto, inevitabilmente sussumibile nell’alveo del meno grave comma 5 dell’art. 73 citato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2. erronea applicazione dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e vizi della motivazione quanto al capo 1) e per il ricorrente COGNOME, per avere la Corte territoriale ritenuto non decisive le argomentazioni della difesa, secondo cui il ricorrente non rivestiva una posizione apicale, e per avere avuto un approccio meramente assertivo, non avendo effettuato nessun approfondimento in ordine al concreto esercizio di un potere decisorio riconosciuto dai presunti sodali.
Il 13 ottobre 2023 è pervenuta memoria nell’interesse di NOME COGNOME, con cui sostanzialmente sono state reiterate le deduzioni formulate nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Deve innanzitutto precisarsi che, avendo i ricorrenti rinunciato in appello ai motivi di merito, ad esclusione della qualificazione dei fatti e – quanto ad NOME COGNOME – del riconoscimento del ruolo di capo del sodalizio, è precluso il motivo, dedotto da NOME COGNOME; sull’insussistenza di un’associazione e sulla sua partecipazione ad essa.
Quanto al motivo dedotto da NOME COGNOME sul suo ruolo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha evidenziato che dalle intercettazioni, come riportate nella sentenza di primo grado, emergeva il ruolo del ricorrente di coordinatore dei pusher, anche se si dedicava personalmente anche allo spaccio e alla riscossione dei crediti.
Condotta, questa, che correttamente il Collegio territoriale ha ritenuto integrare il ruolo apicale, contestato al ricorrente.
Sono, invece, fondate le doglianze, prospettate da tutti i ricorrenti, sulla qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73 e dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90.
4.1. Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici, previsti dalla legge, risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247911 – 01; Sez. U, n.17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216668 – 01).
Anche la più recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01) ha fatto applicazione di tali principi, avendo affermato che la diversità di sostanze stupefacenti, oggetto della condotta, non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici, previsti dal disposizione.
Si è costantemente precisato, inoltre, che, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990 non è incompatibile né con la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta, posto che la norma non prevede ipotesi di esclusione legate alla natura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268171 – 01), né con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale ma continuativa, come si desume dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un’associazione, creata per commettere fatti descritti dal quinto comma dell’art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, Batouchi, Rv. 270849 – 01).
Quanto al reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 si è affermato costantemente che la progettualità criminosa dell’associazione minore di cui alla menzionata disposizione deve essere rivolta a reati che non oltrepassino la soglia della lieve entità, secondo le caratteristiche appena delineate. Si è rilevato che «la fattispecie associativa, prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione sia che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità, sia che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, COGNOME, Rv. 267267 – 01; il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1642 del 9/10/2019, dep. 2020, COGNOME Angioli, Rv. 278098 – 01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 – 01; Sez. 4, n. 53568 del 5/10/2017, Pardo, Rv. 271708 – 01).
4.2. Di tali coordinate ermeneutiche non ha fatto buon governo la Corte di appello napoletana.
Con la sentenza impugnata, infatti, l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è stata esclusa solo sulla base dell’inserimento dello spaccio nell’attività associativa, di cui si sono evidenziati esclusivamente i dati che comprovano quel minimo di elementi necessari a configurare appunto l’associazione e senza precisazioni sulla capacità finanziaria del gruppo, sull’entità dei rifornimenti e sul controllo del territorio di riferimento.
Così motivando, quindi, la Corte di appello ha trascurato di considerare che la presenza di una minima organizzazione non è incompatibile con la sussistenza del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, proprio perché, come già detto, non sarebbe altrimenti configurabile l’ipotesi dell’associazione di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, dedita al compimento di reati in materia di stupefacenti, connotati dalla lieve entità.
La menzionata Corte, inoltre, non ha correttamente tenuto presenti tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti), così che non ha effettuato una valutazione dell’offensività della condotta, che, frutto di un giudizio ampio che coinvolge ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, può condurre alla corretta qualificazione del reato.
4.3. Le lacune innanzi evidenziate si riverberano all’evidenza anche sulla fondatezza dei motivi relativi all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, atteso che, ove sussistano · profili strutturali ridotti e fatti di detenzion approvvigionamento e spaccio compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all’associazione.
Dalle superiori considerazioni discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che, tenendo conto dei criteri ermeneutici sopra indicati, provvederà ad effettuare un nuovo esame sulla qualificazione dei fatti e sulle statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, udienza del 26 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il residente