Lieve Entità Stupefacenti: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’applicazione della fattispecie di lieve entità stupefacenti rappresenta un punto cruciale in molti procedimenti penali, poiché comporta una riduzione significativa della pena. Tuttavia, i criteri per il suo riconoscimento non sono automatici e richiedono una valutazione attenta di tutti gli elementi del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali fattori possono portare non solo a escludere tale attenuante, ma anche a dichiarare inammissibile il ricorso presentato per ottenerla.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguardava un soggetto condannato in primo grado per detenzione illecita di circa 40 grammi di cocaina. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la prima decisione, aveva rideterminato la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basando le proprie doglianze sul mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sostenendo che la Corte di Appello avesse errato nell’applicazione della legge penale e presentato una motivazione viziata.
La Questione Giuridica: Il Riconoscimento della Lieve Entità
Il fulcro del ricorso era la richiesta di qualificare il reato come di ‘lieve entità’. Questa particolare fattispecie, prevista dalla legge sugli stupefacenti, consente di applicare pene molto più miti quando la condotta, valutata nel suo complesso, appare meno grave. I parametri di valutazione includono le modalità dell’azione, la qualità e la quantità delle sostanze, nonché i mezzi utilizzati.
La difesa dell’imputato ha cercato di convincere la Suprema Corte che, nel caso specifico, sussistessero i presupposti per questa qualificazione più favorevole.
Lieve Entità Stupefacenti: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione impedisce un esame nel merito delle questioni sollevate, confermando in via definitiva la condanna stabilita dalla Corte di Appello.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. Le motivazioni si basano su una valutazione logica e coerente degli elementi già considerati dalla Corte di Appello, che il ricorso non è riuscito a scalfire. In particolare, i giudici hanno sottolineato tre elementi chiave:
1. Quantità di Principio Attivo: La sostanza sequestrata conteneva 21,74 grammi di cocaina pura, una quantità ritenuta significativa.
2. Numero di Dosi: Da tale quantitativo era possibile ricavare ben 145 dosi medie singole, un dato che evidenzia l’elevata potenzialità offensiva della condotta e la sua capacità di danneggiare la salute pubblica.
3. Disponibilità di Denaro: L’imputato, disoccupato, è stato trovato in possesso di 1.200 euro, una somma considerevole per la quale non ha fornito alcuna giustificazione plausibile. Questo elemento è stato interpretato come un ulteriore indizio della non occasionalità dell’attività illecita.
Secondo la Cassazione, questi fattori, letti congiuntamente, delineano un quadro di gravità che è incompatibile con la fattispecie di lieve entità stupefacenti. Il ricorso, pertanto, non denunciava un vero errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma si limitava a proporre un diverso apprezzamento dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla lieve entità di un reato in materia di stupefacenti non può basarsi su un singolo elemento, ma deve scaturire da un’analisi complessiva e razionale di tutte le circostanze. La presenza di un quantitativo non trascurabile di principio attivo, unita a indicatori economici come il possesso di ingenti somme di denaro ingiustificate, costituisce una base solida per escludere il beneficio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso in Cassazione fondato su una mera rilettura dei fatti, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nella motivazione del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Quali fattori sono determinanti per escludere la fattispecie di lieve entità in un reato di droga?
La valutazione si basa su un’analisi complessiva. In questo caso, sono stati decisivi l’elevata quantità di principio attivo (21,74 grammi di cocaina pura), il numero di dosi ricavabili (145) e il possesso di una considerevole somma di denaro (1.200 euro) non giustificata, che insieme indicano una significativa potenzialità offensiva.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La difesa non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitata a proporre una diversa interpretazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo la legittimità della decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della condanna decisa nei gradi di giudizio precedenti. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16535 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 giugno 2023, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. Tribunale di Genova del 12 gennaio 2023 ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa la pena inflitta in grado a NOME COGNOME COGNOME, ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente tipo cocaina, pari a circa 40 grammi; fatto commesso in Genova il 3 ottobre 2022.
Letta la memoria del 4 dicembre 2023, con la quale il difensore dell’imputato ha insis nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali, in termini sovrapp onibili, si censura il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sotto il duplice profilo dell’erronea app della legge penale e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati, non confrontando il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), nella quale è rimarcata, in maniera non illogica, la potenzialità offensiva della condotta illecita, presenti nella sostanza detenuta dall’imputato 21,74 grammi di cocaina pura, pari a 145 do medie singole da 159 mg. ciascuna, a ciò aggiungendosi che nella disponibilità dell’imputat disoccupato, è stata rinvenuta la considerevole somma di 1.200 euro, di cui COGNOME COGNOME COGNOME fornito alcuna giustificazione, senza dolersi peraltro dell’intervenuta confisca della somma.
Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 2806
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.