Lieve entità stupefacenti: i criteri della Cassazione
La distinzione tra spaccio ordinario e fatto di lieve entità stupefacenti rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto penale moderno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui è possibile invocare la fattispecie attenuata prevista dal Testo Unico Stupefacenti, sottolineando l’importanza del rigore motivazionale nei ricorsi di legittimità.
Il caso in esame riguarda un imputato che contestava la qualificazione del reato operata dai giudici di merito. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata nell’ipotesi meno grave, ma la Suprema Corte ha confermato la validità del ragionamento espresso in appello, dichiarando il ricorso inammissibile.
La valutazione del dato quantitativo e qualitativo
Per determinare se un episodio di spaccio possa essere considerato di lieve entità stupefacenti, il giudice deve analizzare congiuntamente diversi parametri. Non basta la modica quantità; è necessario che i mezzi, le modalità dell’azione e le caratteristiche della sostanza indichino una ridotta offensività della condotta.
Nel provvedimento analizzato, i giudici hanno dato rilievo dominante al parametro quantitativo, ritenendolo incompatibile con l’attenuante richiesta. Tale valutazione, se coerente e priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità, poiché attiene alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
Inammissibilità del ricorso e profili di censura
Un aspetto cruciale della decisione riguarda la natura dei motivi di ricorso. La Cassazione ha evidenziato come l’impugnazione fosse meramente riproduttiva di argomenti già esaminati e disattesi dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è permesso richiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Quando il ricorso si limita a contestare la ricostruzione fattuale senza evidenziare manifeste incongruenze logiche, la sanzione processuale è inevitabilmente l’inammissibilità. Questo comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità sottolineando che il giudice di merito aveva fornito una spiegazione logica e completa. La valutazione inferenziale degli elementi raccolti ha permesso di escludere l’ipotesi della lieve entità basandosi sulla comparazione tra le condizioni dell’azione e il dato oggettivo della sostanza detenuta. La mancanza di contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito rende il verdetto insindacabile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la lieve entità stupefacenti non può essere concessa automaticamente in presenza di singoli elementi favorevoli se il quadro complessivo, specialmente sotto il profilo quantitativo, suggerisce una gravità superiore. Per la difesa, risulta fondamentale strutturare ricorsi che non si limitino a contestare il merito, ma che sappiano individuare reali violazioni di legge o mancanze logiche nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per lieve entità nel reato di spaccio?
Si tratta di una fattispecie attenuata prevista dall’art. 73 comma 5 del TUS che si applica quando, per mezzi, modalità e quantità della sostanza, il fatto presenta una ridotta offensività.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso?
Il ricorso è inammissibile se ripropone questioni di merito già risolte o se non indica violazioni di legge specifiche, limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1740 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1740 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letio m ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dal sede di legittimità in guanto meramente riproduttivi di profili di censura già adegu ; , Cisattesi con corretti argomenti diuridici dal giudice di merito all’esito di una valuta inferenziale degli elementi in fatto offerto dalla vicenda a giudizio estranea a incongruenze (si veda lo sviluppo logico esposto dalla pagina 5 in relazione a responsabilità nonché la compiuta e comparata valutazione delle condizioni dell’azione 2″lttivo e quantitativo della sostanza detenuta nel configurare li reato, espressa al secondo ;ioversci di pagina 7, resa escludendo l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art 73 TUS alla l uierente riiievo dominante ascritto all’ultimo di tali parametri, non contraddetto dagli a riievato che all’inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. nen.
P.Q.K
Dchiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento delle spese -)roces -;uali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022.