Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26303 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26303 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 21/04/2002
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 95)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 4 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 17 ottobre 2024, ha condannato Usov Rim alla
pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo
al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., a seguito de riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 390/1990; v
di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati.
Il primo motivo addotto dal ricorrente, in particolare, risulta manifestamente infondato perché prospettante un enunciato in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in term lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l’entità del lucro persegu o effettivamente conseguito dall’agente, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 01). Nel caso, con insindacabile giudizio di merito, i giudicanti hanno ritenuto di non speciale tenuità il guadagno per l’imputato. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso risulta congruamente motivato con l’assenza di elementi favorevoli, stante la complessiva gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
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