Lieve Entità Spaccio: La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’ipotesi di lieve entità spaccio rappresenta una valvola di sicurezza del nostro sistema penale, volta a distinguere le attività di modesto rilievo dal narcotraffico su larga scala. Tuttavia, i confini per la sua applicazione non sono sempre netti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’analisi puntuale degli elementi che escludono questa attenuante, focalizzandosi sulla quantità della sostanza e su altri indici di professionalità, come il possesso di ingenti somme di denaro.
Il Caso in Esame: Quantitativi e Denaro come Indici di Gravità
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda un ricorso contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo significativo di droga, suddiviso in:
* 10,57 grammi di cocaina, da cui si potevano ricavare 67 dosi medie.
* 9,485 grammi di eroina, sufficienti per 379 dosi medie.
Il totale complessivo ammontava a 446 dosi potenziali. Oltre alla sostanza, le forze dell’ordine avevano rinvenuto una considerevole somma di denaro, custodita in un marsupio, ritenuta incompatibile con le condizioni economiche del soggetto e chiaramente provento di una pregressa e continuativa attività di spaccio.
Lieve Entità Spaccio: La Valutazione della Corte d’Appello
La difesa aveva basato il proprio ricorso sul mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, sottolineando la significatività del dato ponderale. La capacità di confezionare centinaia di dosi, unita alla detenzione di due diverse tipologie di droghe pesanti, era stata considerata un primo, forte indicatore di un’attività non marginale.
L’elemento decisivo, però, è stato il rinvenimento del denaro. I giudici di secondo grado hanno inferito da tale circostanza che lo spaccio non era un episodio isolato, ma un’attività consolidata e redditizia, svolta anche su strada, e quindi priva delle connotazioni del cosiddetto “piccolo spaccio”.
Le Motivazioni della Suprema Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello completa, precisa e giuridicamente corretta. Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata aveva correttamente analizzato tutti gli elementi a disposizione, incluse le argomentazioni difensive, giungendo a conclusioni logiche e ben argomentate.
La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che desumeva una professionalità nello spaccio dalla combinazione di quantità della droga e possesso di denaro, è stata pienamente avallata. La Cassazione ha confermato che tali elementi, nel loro insieme, sono sufficienti a escludere le “connotazioni tipiche del c.d. piccolo spaccio” e, pertanto, a negare l’applicazione dell’attenuante della lieve entità.
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nella valutazione della lieve entità: l’analisi del giudice non può limitarsi al solo dato quantitativo della droga, ma deve estendersi a un esame complessivo di tutte le circostanze del caso concreto. Il possesso di somme di denaro sproporzionate, la detenzione di diverse tipologie di sostanze e l’elevato numero di dosi ricavabili sono tutti indicatori che, letti congiuntamente, possono delineare un quadro di gravità tale da rendere inapplicabile l’attenuante. Per gli operatori del diritto, questa decisione conferma l’importanza di considerare ogni elemento fattuale per sostenere o contestare la qualificazione di un fatto di spaccio come di lieve entità.
La detenzione di circa 20 grammi totali di droga (cocaina ed eroina) può essere considerata di lieve entità?
No, in questo caso la Corte ha ritenuto che la quantità, da cui erano ricavabili 446 dosi, fosse significativa e tale da escludere l’ipotesi della lieve entità, specialmente se considerata insieme ad altri elementi.
Il possesso di una considerevole somma di denaro influisce sulla valutazione della lieve entità?
Sì, la Corte ha considerato la somma di denaro come provento di una pregressa attività di spaccio, un elemento che, insieme alla quantità di droga, indica un’attività non occasionale o di modesta portata, e quindi incompatibile con la lieve entità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5940 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/2000
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Jamai Aymen ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la significativi del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina pari a gram 10,57 grammi, da cui sono ricavabili 67 dosi medie singole, e di un quantitativo di sostanz del tipo eroina, pari a grammi 9,485, da cui sono ricavabili 379, per complessive 446 dosi, tenuto in considerazione la circostanza che il ricorrente è stato trovato in possesso di u considerevole somma di danaro che portava con se in un marsupio, non compatibile con le sue condizioni, ed evidentemente provento di una pregressa attività, inferendo da tali elementi ch l’attività di spaccio svolta anche su strada non presenti le connotazioni tipiche del c.d. pic spaccio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli ste avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e i diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul pi giuridico.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), all condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente