Lieve Entità Spaccio: No se ci sono Precedenti e Quantitativi Elevati
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante chiave di lettura sui criteri per l’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità spaccio. Quando un’attività di spaccio coinvolge quantitativi ingenti e viene posta in essere da un soggetto con un passato criminale specifico, è difficile che possa essere considerata di minima offensività. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce la necessità di una valutazione complessiva che tenga conto non solo della quantità di droga, ma anche del contesto operativo del reo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La difesa del ricorrente mirava a ottenere il riconoscimento dell’ipotesi di reato di lieve entità, che avrebbe comportato una pena significativamente più mite.
Tuttavia, il quadro probatorio delineato nei gradi di merito era chiaro: l’imputato, già gravato da numerosi precedenti penali specifici in materia di droga, era stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish corrispondente a ben 1264 dosi. Inoltre, l’attività illecita non era occasionale o limitata, ma si svolgeva in un ambito territoriale esteso, rendendo l’individuo un punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona.
La Valutazione della Corte sulla Lieve Entità Spaccio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, l’argomentazione della Corte d’Appello era priva di illogicità e pienamente in linea con la giurisprudenza consolidata. I giudici hanno sottolineato come la difesa non sia riuscita a evidenziare alcun vizio nel ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano correttamente escluso la configurabilità della lieve entità.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su una valutazione complessiva e rigorosa degli elementi caratterizzanti il reato. Le motivazioni principali per escludere la lieve entità sono state:
1. Il Quantitativo Ingentissimo: Un numero di dosi pari a 1264 è stato ritenuto di per sé un indicatore di una notevole offensività della condotta, incompatibile con la nozione di ‘lieve entità’.
2. I Precedenti Penali Specifici: La presenza di numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato ha dimostrato una sua persistente inclinazione a delinquere nel settore degli stupefacenti, un fattore che aggrava la valutazione della sua personalità e della condotta.
3. L’Ampiezza dell’Attività: Lo spaccio non era un’attività marginale, ma strutturata su un’area operativa non ristretta e destinata a un vasto bacino di ‘clienti’, configurando un’impresa criminale ben avviata.
Questi tre elementi, considerati congiuntamente, hanno portato la Corte a concludere che il fatto non potesse in alcun modo essere qualificato come di lieve entità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità spaccio non è un mero esercizio matematico basato sulla quantità di stupefacente, ma un’analisi multifattoriale che deve considerare il ‘peso’ criminale complessivo dell’azione. La professionalità del reo, desunta dai suoi precedenti e dalle modalità operative, assume un ruolo decisivo. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: un’attività di spaccio organizzata e protratta nel tempo, gestita da chi ha già dimostrato in passato di violare la legge, non potrà beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite.
Quando può essere esclusa la circostanza della lieve entità nello spaccio di droga?
Può essere esclusa quando sono presenti elementi che indicano una significativa gravità del fatto, come l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente (nel caso di specie, 1264 dosi), i numerosi precedenti penali specifici del soggetto e un’ampia operatività territoriale con un elevato numero di clienti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che le argomentazioni della Corte d’Appello erano logiche, coerenti con le massime di comune esperienza e in linea con la giurisprudenza, e il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o giuridici nella decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la gravità del fatto?
La Corte ha considerato un insieme di fattori: la detenzione di hashish per un quantitativo complessivo corrispondente a 1264 dosi, i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato, l’ambito spaziale di operatività non ristretto e il fatto che l’imputato costituisse un punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 16/11/1955
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha escluso il ricorrere di un caso di lieve entit evidenziando che la detenzione a fini di spaccio, da parte di soggetto con numerosi precedenti penali specifici, ha riguardato hashish per un quantitativo complessivo corrispondente a 1264 dosi in una ambito spaziale di operatività non ristretto e costituendo un punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso iL29 novembre 2024
GLYPH
Il Preicterlte