Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9728 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9728 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PANTELLERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1..
Ritenuto che, con sentenza del 15 maggio 2025, la Corte d’appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di hashish in quattro involucri, da cui risultavano ricavabili n. 1573,6 dosi medie singole;
che, avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con un primo motivo di doglianza, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto nella fattispecie minore, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990;
che, con un secondo motivo, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.;
che, con un terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti, da entrambi i giudici di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di “doppia conforme”, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218);
che, quanto al primo motivo di doglianza, riferito alla negata riqualificazione giuridica della fattispecie nell’ipotesi di più lieve entità di cui all’art. 73, comma del d.P.R. n. 309 del 1990, da una lettura unitaria delle due sentenze, emerge che, i giudici di merito, correttamente, attribuiscono rilievo ostativo alle modalità di commissione del fatto: il ricorrente ha introdotto la sostanza stupefacente in carcere – ove era detenuto – approfittando di un permesso concessogli all’esterno; la modalità di trasporto ed occultamento della droga (ingerita dal ricorrente per introdurla in carcere); i precidenti penali specifici in capo al ricorrente; il potenziale guadagno proveniente dalla vendita (all’interno del carcere) della sostanza stupefacente, oltre che dal quantitativo della stessa;
che, quanto al secondo motivo, la doglianza è inammissibile, giacché inerente al trattamento sanzionatorio, benché, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, appare sorretto da logica e coerente motivazione;
che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno compiutamente motivato il diniego dell’invocato beneficio, valorizzando in senso negativo non solo i
precedenti penali dell’imputato, ma anche le concrete modalità della condotta, programmata dal ricorrente in occasione di un permesso premio;
che il terzo motivo di doglianza, riferito alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile perché afferente ad un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza impugnata, dal momento che la Corte di appello (pag. 7 del provvedimento) evidenzia: la presenza di plurime condanne irrevocabili, l’offensività elevata della condotta, caratterizzata da una insidiosa preordinazione, la non occasionalità della ricaduta, a testimoniare la maggiore pericolosità dell’imputato.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.