Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5640 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5640 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale in relazione al reato di cu all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di ci grammi 100 di hashish.
Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del f ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibil ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838) è anche contrario all’orientamento consolidato di Questa Corte di legittimità che con motivazione del tutt condivisa ha superato l’isolato precedente richiamato dal ricorrente (Sez. 6, n. 45061 del 2022) diretto a richiedere una rivalutazione del fatto.
La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento del fatto di lievi entità in ragio dato ponderale da cui erano ricavabili 1703 dosi medie singole e dalla continua e organizzata attività illecita come descritta dai soggetti minorenni che aveva assoldato per lo spaccio e c retribuiva per l’illecita attività (cfr. pag 3 sentenza di primo grado che si integra in pres c.d. doppia conforme), da cui una organizzazione dell’attività illecita incompatibile con il lieve. Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 27/09/2018. M., Rv. 274076 – 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipot di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitat sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azi essendo rimasto isolato l’orientamento espresso da Sez. 6 n. 45061 del 2022.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il rico senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratori dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026.