Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39990 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, ha r determinato la pena nei suoi confronti in un anno mesi quattro di reclusione ed euro 4.0000 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana di c all’art.73 comma 4 d.P.R. 309/90.
La difesa dell’imputato ha articolato due motivi di ricorso. Assume vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato a sensi dell’art.73 comma 5 Dpr 309/90, evidenziando che il giudice distrettuale si era adeguato alla ricostruzione accolta dal giudice di pri grado, in assenza di una rivalutazione critica del fatto sulla base de doglianze formulate dall’imputato con l’atto di appello. Con una seconda articolazione deduce vizio motivazionale in relazione al giudizio di va lenza tra circostanze.
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOMECOGNOME. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con traddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al s dacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge nerici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente ripr duttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e dis tese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
IL giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili misurabili in centinaia, le modalità della condotta monitorate, la predisposizione di una rudimentale organizzazione nello smercio di sostanze leggere.
4.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo,
sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati d norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve enti (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6 n.27809 del 5/03/2013).Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento ta al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefa cente, tanto alle modalità della condotta, che palesavano una attività d smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva.
Privo di illogicità evidenti è il giudizio di comparazione di circo stanze di segno opposto avendo il giudice distrettuale valorizzato il pes del precedente penale e la gravità dei fatti.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023 Il consigliere estensore COGNOME
Il Pr de te