Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11343 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11343 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/08/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letteiísenelt le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, quale AVV_NOTAIO dell’esecuzione, ha rigettato le richieste, avanzate nell’interesse di NOME COGNOME di revoca dell’ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale in data 1/03/2023 riguardante la sentenza del Tribunale di Roma in data 22/03/2021, riformata dalla Corte di appello di Roma in data 23/02/2022, irrevocabile il 23/02/2023, e, in subordine, di rideternninazione della pena con essa irrogata, previa concessione del fatto di lieve entità in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
Avverso detta ordinanza AVV_NOTAIO COGNOME, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, 179 cod. proc. pen., per vizio di composizione del collegio giudicante – e conseguente incapacità del AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 33 cod. proc. pen. – in violazione dell’art. 12 d. Igs. 13 luglio 2017, n. 116 e in particolare del divieto in esso contenuto di partecipazione di un AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ai collegi che si occupano dei reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, nonché ai collegi del tribunale del riesame.
Si osserva che la ratio di detto divieto è nella necessità di precludere a collegi non composti da giudici esclusivamente togati decisioni in ordine a questioni di particolare delicatezza e che nel caso in esame detto divieto risulta violato, essendo stato il collegio composto dal AVV_NOTAIO.
Si rileva che, prevedendo l’art. 665 cod. proc. pen. che è competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento il AVV_NOTAIO che lo ha deliberato, anche per gli incidenti di esecuzione vale il suddetto divieto di partecipazione dei giudici onorari di AVV_NOTAIO.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto assorbimento dell’ordine di
esecuzione del 1° marzo 2023 nell’ordine di esecuzione di pene concorrenti del 24 aprile 2025.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che per effetto di detto assorbimento si sia sanato il vizio di notificazione del primo titolo esecutivo rendendolo legittimo, mentre il principio generale che governa la materia è quello secondo cui i vizi degli atti processuali si trasmettono agli atti successivi che ne dipendono, salvo l’intervento di specifiche sanatorie previste dalla legge, per cui il fatto che il secondo ordine di esecuzione sia stato correttamente notificato al difensore di fiducia non sana il vizio originario del primo titolo esecutivo, notificato ad un difensore nominato d’ufficio piuttosto . che al difensore di fiducia.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione di legge, in particolare dell’art. 628 cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, vizio di motivazione circa la competenza del AVV_NOTAIO dell’esecuzione nell’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità ed erronea valutazione dei presupposti per il riconoscimento della stessa.
Il GLYPH Tribunale GLYPH avrebbe erroneamente GLYPH rigettato GLYPH l’istanza GLYPH di rideterminazione della pena per l’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità, sostenendo che tale valutazione era preclusa al AVV_NOTAIO dell’esecuzione in quanto questione di merito di competenza esclusiva del AVV_NOTAIO della cognizione.
E ciò in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito delle pronunce della Corte costituzionale in materia di attenuanti del fatto di lieve entità, tra cui la sentenza summenzionata n. 86 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. « nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità ». Giurisprudenza, che fa leva sull’assunto che il portato della decisione di illegittimità costituzionale è sempre valutabile in sede di esecuzione, con la conseguenza che il condannato per delitto di rapina all’esito di giudizio definito con sentenza irrevocabile prima che fosse dichiarato illegittimo l’art. 628 cod. pen. nei termini sopra specificati può chiedere al AVV_NOTAIO dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.
Il Tribunale avrebbe, comunque, erroneamente ritenuto che la circostanza del concorso di persone e l’uso di bottiglie di vetro rotte escludessero automaticamente la lieve entità del fatto, non tenendo conto dei parametri indicati dalla Corte costituzionale, che richiedono una valutazione complessiva del fatto, e che, comunque, nel caso di specie le bottiglie fossero state usate dai concorrenti al solo fine di difendere una loro amica e non per poter minacciare o usare violenza alla persona offesa che non ha desistito dal suo intento di continuare a rincorrere l’esecutore materiale della rapina. Osserva la difesa che il Tribunale non ha considerato che si trattava di un episodio isolato, con un danno patrimoniale di modesta entità, senza conseguenze particolarmente gravi per la vittima e senza una vera e propria organizzazione criminale.
Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.
L’art. 12 d. Igs. 13 luglio 2017, n. 116 nella parte finale prevede che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO non può essere destinato, “per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale”, tra i quali rientrano i delitti consumati o tentati di cui all’art. 628, terzo comma, come quello per il quale è stato proposto nel caso di specie incidente di esecuzione.
A ben vedere, però, la norma proprio per il riferimento a “collegi giudicanti” e al fatto che “si proceda per i reati ” risulta escludere testualmente l’esecuzione, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente. Ed invero Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025, COGNOME, ha espressamente affermato che «il divieto, non derogabile, di destinazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall’art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla “capacità” del AVV_NOTAIO ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.,
in relazione all’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento». Ed è nello stesso senso Sez. 3, n. 15132 del 16/04/2025, ricalcando entrambe le pronunce come il divieto riguardi i collegi che giudicano i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale.
1.2. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto, una volta emesso il secondo ordine di esecuzione, regolarmente notificato (e di questo dà atto lo stesso ricorrente), il processo di esecuzione risulta regolarmente instaurato, per cui la precedente omissione rispetto all’ordine di esecuzione assorbito nel nuovo resta priva di effetti.
1.3. Infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso.
E’ indubbio che il condannato per il delitto di rapina all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al AVV_NOTAIO dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito (Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025, Veseli, Rv. 287685), muovendo dall’accertamento opérato in cognizione e dando adeguata motivazione dell’esito raggiunto, se la rapina presenti caratteristiche tali da essere classificabile come di lieve entità, avuto riguardo al fatto nel suo complesso (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01) sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all’evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori).
Diversamente da come lamentato dalla difesa, il Tribunale di Roma non ha ritenuto preclusa in sede di esecuzione la valutazione di sussistenza dell’attenuante della lieve entità, limitandosi ad affermare che al AVV_NOTAIO dell’esecuzione è preclusa la valutazione di questioni di merito di competenza esclusiva del AVV_NOTAIO della cognizione, dal cui accertamento il AVV_NOTAIO dell’esecuzione deve muovere.
E ciò conformemente all’insegnamento di questa Corte in composizione qualificata, di cui a Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. Gatto, Rv. 260697, secondo cui, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il AVV_NOTAIO dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l’applicazione di norme più favorevoli eventualmente “medio tempore” approvate dal legislatore.
Detto Tribunale ha al riguardo osservato, proprio muovendo dall’accertamento del AVV_NOTAIO di cognizione, « che – nel rideterminare la pena – il AVV_NOTAIO di appello non ha ritenuto il fatto di lieve entità, d’altra parte tenendo conto che il condannato ha agito in concorso con altri due connazionali e che la partecipazione di ciascuno non è stata “di minima importanza”, essendo stata la vittima addossata ad un palo e minacciata con due bottiglie di vetro appena rotte, ciò che rende oggettivamente evidente la gravità del fatto» e che « la Corte si è limitata a valorizzare, ai fini della riduzione, la modesta entità del provento del reato, il breve arco temporale di durata della minaccia, l’assenza di lesioni, tutti elementi – da soli – non incidenti sulla lieve entità del fatto, che va considerato nel suo complesso, anche alla luce delle modalità della condotta ». E, pertanto, ha, correttamente e logicamente, ritenuto infondata la richiesta di rideterminazione della pena previa concessione dell’attenuante del fatto lieve.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2026.
2 6 P99,4 2026