Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10038 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il 14/03/1974
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di VASTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/10/2024, il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME per il riconoscimento della lieve entità del fatto di reato giudicato con sentenza n. 102/2020 in data 18/02/2020 emessa dal Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, e negava quindi l’applicazione della diminuente di un terzo sulla pena inflitta con riguardo all’art. 628 cod. pen. (capo A; rapina all’interno dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE di Casalbordino, commessa in data 24/12/2017), introdotta con sentenza addittiva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchØ per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 628, comma 2, cod. pen., come dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, nella parte in cui non prevede che la pena in concreto comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; nonchØ in riferimento alla compatibilità del citato art. 628, comma 2, cod. pen. con la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Vasto avrebbe riconosciuto la sussistenza di un’ipotesi di lieve entità ma avrebbe negato l’applicazione dell’invocata diminuzione della pena ai sensi dell’art.
628, comma 2, cod. pen., sulla scorta del rilievo per cui la speciale tenuità del fatto era stata già valutata ai sensi dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e tale ultima circostanza attenuante sarebbe incompatibile con quella derivante dalla statuizione della Corte Costituzionale.
Secondo il ricorrente, invece, le due attenuanti dovevano considerarsi compatibili e nel caso di specie concorrenti, essendo basate su presupposti diversi, ma nel caso di specie tutti sussistenti.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
NOME COGNOME Ł stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. e del delitto dell’art. 4, comma 2, l. n. 110/75, avvinti i fatti dalla continuazione, e, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta prevalente sulla contestata aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., Ł stato condannato alla pena di anni due, mesi otto, giorni quindici di reclusione ed euro 700,00 di multa.
Tali statuizioni sono contenute nella sentenza del Tribunale di Vasto in composizione collegiale in data 18/02/2020, irrevocabile dal 17/10/2022.
Il giudicato ha accertato che COGNOME il 24/12/2017 aveva sottratto della merce dall’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE di Casalbordino e l’aveva occultata sotto la giacca; resosi conto di essere stato segnalato dal personale del supermarket, egli aveva restituito alcune cose prima di varcare le casse ma era riuscito ad allontanarsi con delle altre. Inseguito dai dipendenti che gli chiedevano la restituzione anche di quelle, aveva estratto un coltello pieghevole in acciaio con lama di cm 5,5 e lunghezza complessiva di cm 16, li aveva minacciati dicendo che, se non lo avessero lasciato andare, avrebbe fatto loro ‘passare i guai’ e aveva brandito l’arma al loro indirizzo, riuscendo così a darsi alla fuga.
La merce sottratta era di valore irrisorio pari a 10,00-15,00 euro.
Il Tribunale aveva concesso la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale ai sensi dell’art. 62 n. 4 cod. pen., motivandola con il valore esiguo dei beni portati via dal COGNOME e dal limitato pregiudizio provocato con l’arma, considerato che egli si era dato subito alla fuga.
Dopo il passaggio in giudicato della predetta condanna, la Corte Costituzionale con sentenza n. 86 del 16/04/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata Ł diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Secondo il giudice delle leggi, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi ‘violenza o minaccia’, ‘cosa sottratta’, ‘possesso’, ‘impunità’, e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.»
Richiamando la sentenza n. 120 del 2023 emessa dalla stessa Corte Costituzionale con riguardo alla fattispecie di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen., dichiarato illegittimo per le medesime ragioni nella parte in cui non prevedeva analoga diminuente, ribadiva che «gli indici
dell’attenuante di lieve entità del fatto – estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono che la riduzione della pena ‘sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona’».
Orbene, il Collegio intende dare continuità al piø recente orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 120 del 2023 relativa all’art. 629 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398 – 01; Sez. 1, n. 14861 del 16/02/2024, n.m.), e anche con riguardo all’intervento della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 sull’art. 628 cod. pen. ritiene vada affermato che il condannato per il delitto di rapina all’esito di giudizio definito con sentenza irrevocabile prima che fosse dichiarato illegittimo l’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.
4. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che «in tema di rapina, l’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicchØ, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante» (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Rv. 287359 – 01).
Pur nella consapevolezza dell’assoluta omogeneità dei parametri indicati dalla Corte Costituzionale rispetto a quelli elaborati dalla giurisprudenza per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., deve tenersi conto della ratio della sentenza additiva dalla quale deriva che non vi sono ostacoli alla rivalutazione tali profili per verificare le condizioni per l’ulteriore abbattimento della sanzione da infliggere.
E così, quando emerge che la condotta di rapina, per cui v’Ł stata condanna, sia stata ritenuta di lieve entità ai sensi dell’art. 62 n. 4 cod. pen., Ł ulteriormente necessario accertare se, in aggiunta alle già riconosciute attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, sussistano profili ulteriori di meritevolezza, valorizzabili ai fini della concessione della speciale attenuante della lieve entità del fatto, che non abbiano già formato oggetto di apprezzamento, posto che non Ł consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento. (Sez. 2, n. 45395 del 26/11/2024, Rv. 287357 – 01).
Pertanto non deve ravvisarsi in effetti alcuna incompatibilità tra la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e la diminuente derivata dalla sentenza additiva dell’art. 628, comma 2, cod. pen., piø volte citata, nØ l’applicazione dell’una preclude l’altra.
Tuttavia nella pur necessaria rivalutazione degli elementi, il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non deve attenersi alla qualificazione del fatto come lieve entità, ricavandola dal riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., e così restare vincolato alla concessione ulteriore della nuova diminuente, ma deve anzi, al contrario, verificare che vi siano ulteriori elementi, rilevanti per la sua concessione, che non siano stati già presi in considerazione dal giudice della cognizione e quindi già assorbiti nella sua valutazione.
In questa verifica peraltro resta fermo che «l’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01). E’ sufficiente quindi che vi sia uno degli elementi della
concreta manifestazione dell’illecito che impedisca di considerare lieve il fatto per giungere ad un giudizio congruo di insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diminuente.
All’osservanza di questi principi si attiene il provvedimento impugnato. Osserva infatti il giudice dell’esecuzione che il Tribunale di Vasto in sede di cognizione aveva già effettuato una valutazione complessiva del fatto e aveva giustificato la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. tenendo conto del valore esiguo dei beni sottratti e della concreta entità della minaccia che, per quanto potenzialmente grave, vista la potenzialità offensiva dell’arma, aveva poi determinato una sofferenza morale temporalmente circoscritta, visto che il COGNOME era scappato via in fretta.
Il giudice dell’esecuzione ha dato atto che non residuavano altri elementi da valutare, nØ di segno positivo nØ di segno negativo, peraltro, sottolineando proprio che l’uso dell’arma, oggetto di specifica aggravante ritenuta ma bilanciata come minusvalente, non ha impedito la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in considerazione del suo limitato utilizzo, seppure fosse un elemento non certamente indicativo della levità del fatto.
SicchŁ anche tale dato, nel procedere alla rivalutazione alla luce della sentenza n. 86 del 2024, risulta valorizzato nell’evidenziare che il fatto nel suo complesso aveva ricevuto una risposta sanzionatoria, rispetto alla quale non si ravvisavano ragioni per un ulteriore ridimensionamento (mette appena conto ricordare che il fatto dal quale ha avuto origine l’incidente di costituzionalità un furto in supermercato di merce di modico valore accompagnato da una minaccia e uno spintone ai dipendenti dell’esercizio – e quelli richiamati esemplificativamente nella motivazione della sentenza si caratterizzavano per non essere accompagnati dall’uso di armi).
Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 19/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME