Lieve Entità e Attenuante del Lucro Tenuo: La Cassazione Chiarisce
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 35371/2025, torna a delineare i confini applicativi dell’attenuante del lucro di speciale tenuità nel contesto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare per la fattispecie di lieve entità. La decisione sottolinea come la valutazione del giudice non debba limitarsi alla sola analisi chimica della sostanza, ma debba estendersi a un esame complessivo della condotta dell’imputato.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un soggetto condannato in appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione. In particolare, contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, relativa al conseguimento di un lucro di speciale tenuità.
Il ricorrente basava la sua difesa su un punto specifico: l’assenza di analisi tossicologiche sulla sostanza sequestrata (oltre 12 grammi di cocaina). A suo dire, senza una perizia che stabilisse il numero esatto di dosi ricavabili, non era possibile affermare con certezza la non tenuità del potenziale guadagno.
La questione della compatibilità tra lieve entità e attenuante del lucro
La vicenda processuale era già complessa, essendo giunta in Cassazione a seguito di un precedente rinvio. Il riesame era stato necessario alla luce di una pronuncia delle Sezioni Unite che aveva affermato la generale compatibilità tra l’attenuante del lucro di speciale tenuità e la fattispecie autonoma dello spaccio di lieve entità. Tuttavia, compatibilità non significa applicazione automatica. La Corte era quindi chiamata a verificare se, nel caso concreto, i giudici di merito avessero correttamente escluso tale attenuante.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo le argomentazioni della difesa. Secondo gli Ermellini, per applicare l’attenuante del lucro di speciale tenuità in materia di stupefacenti non è sufficiente che il fatto sia qualificato come di lieve entità. È necessario, invece, che l’intera condotta del reo denoti una finalità di lucro puramente marginale e che ogni singolo episodio di cessione comporti un danno o un pericolo di minima offensività.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello fosse logico e coerente. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato diversi elementi:
1. Il Quantitativo: Anche in assenza di analisi specifiche, un quantitativo di oltre 12 grammi di cocaina è stato giudicato di per sé non “irrisorio” e quindi capace di generare un profitto non trascurabile.
2. L’Insidiosità della Condotta: La Corte ha considerato il comportamento complessivo dell’imputato, che non appariva come un’attività occasionale o marginale. Il possesso di due bilancini di precisione e la disponibilità di somme di denaro non esigue sono stati interpretati come chiari indici di una dedizione allo smercio dello stupefacente sul mercato.
In sostanza, la Corte ha ribadito che la valutazione sulla tenuità del lucro deve basarsi su un giudizio globale che tenga conto di tutti gli indicatori disponibili, non solo del dato ponderale o del numero di dosi ricavabili.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la qualificazione di un fatto come di lieve entità non comporta automaticamente il riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità. Il giudice deve compiere una valutazione più ampia, analizzando la professionalità della condotta, gli strumenti utilizzati e il contesto generale in cui si inserisce l’attività di spaccio. La decisione finale di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rafforza questo approccio rigoroso, volto a distinguere le attività di spaccio realmente marginali da quelle che, pur rientrando nella fascia della lieve entità, rivelano una maggiore pericolosità sociale e una finalità di lucro non trascurabile.
È possibile ottenere l’attenuante del lucro di speciale tenuità per lo spaccio di lieve entità?
Sì, in linea di principio è possibile, come stabilito da precedenti sentenze delle Sezioni Unite. Tuttavia, non è un’applicazione automatica. La Corte deve valutare se la condotta complessiva dell’imputato denoti una finalità di lucro marginale e un evento dannoso o pericoloso di minima entità.
L’assenza di un’analisi tossicologica sulla droga impedisce al giudice di valutare la gravità del fatto?
No. Secondo la Corte, anche senza un’analisi che determini il numero esatto di dosi, il giudice può ritenere che un quantitativo di per sé non irrisorio (nel caso di specie, oltre 12 grammi di cocaina) sia sufficiente a escludere la speciale tenuità del lucro.
Quali elementi, oltre alla quantità di droga, considera la Corte per escludere l’attenuante del lucro di speciale tenuità?
La Corte considera l’insidiosità della condotta nel suo complesso. Nel caso esaminato, sono stati determinanti il possesso di due bilancini di precisione e la disponibilità di somme di denaro non esigue, elementi che indicavano un’attività di spaccio strutturata e non meramente occasionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe che, pronunciando su rinvio della Terza sezione di que Corte di legittimità, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di GUP del Tribunal di Benevento che lo ha condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.
Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimen dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen ( questione riesaminata a seguito del giud rinvio, in ragione delle pronuncia a Sezioni Unite che ha affermato la compatibilità dell’attenu di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. con la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73 DPR 3 Secondo il ricorrente, non essendosi svolte analisi tossicologiche sulla sostanza ( circostanz cui dà atto la sentenza impugnata) / non era possibile affermare che dal quantitativo di sostanza di possesso dell’imputato si sarebbero potute ricavare molteplici dosi.
Il motivo è manifestamente infondato. Secondo i principi affermati da questa Corte di legittim l’attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4, cod è applicabile al delitto di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, ne complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3 – ,n. 10234 del 25/01/2024 Rv. 286034 – 01; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571 – 01). La Corte, con considerazioni non illogiche, ha ritenuto che, anche in assenza di analisi in ordine al preciso numero di dosi ricav il quantitativo di cocaina ( oltre 12 grammi) non era irrisorio, nonché ha considerato la insid della condotta del ricorrente, dedito allo smercio dello stupefacente sul mercato, come rivel dal possesso di due bilancini di precisione e dalla disponibilità di somme non esigue di denaro
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua -L della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente