Lieve entità e spaccio: quando la professionalità esclude l’attenuante
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui criteri per il riconoscimento della lieve entità nei reati legati agli stupefacenti. La pronuncia sottolinea come la valutazione del giudice debba essere complessiva e rigorosa, potendo elementi come la professionalità dell’attività di spaccio precludere l’applicazione della norma di favore, anche in presenza di altri fattori apparentemente meno gravi.
Il caso: dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo a un anno e dieci mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73, sostenendo che ne ricorressero tutti i presupposti.
La valutazione della lieve entità secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia. Il riconoscimento della lieve entità non è automatico, ma costituisce l’esito di una valutazione globale e approfondita di tutti gli elementi indicati dalla norma.
I criteri di valutazione
Il giudice di merito è tenuto a considerare un insieme di fattori per stabilire se un fatto di spaccio possa essere qualificato come lieve. Questi includono:
- I mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione: come viene svolta l’attività illecita.
- La qualità e la quantità della sostanza: la natura dello stupefacente e il suo quantitativo, con riferimento anche al grado di purezza.
L’obiettivo è accertare se, alla luce di tutti questi elementi, l’offesa al bene giuridico tutelato (la salute pubblica) sia di minima entità, in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.
La professionalità come elemento ostativo
La Corte ha evidenziato che anche un solo elemento può essere decisivo per escludere l’attenuante. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente messo in luce alcuni aspetti che rivelavano la professionalità e la non estemporaneità dell’attività di spaccio condotta dall’imputato. Questi elementi sono stati ritenuti di rilevanza tale da superare ogni altra considerazione e da negare la ricorrenza dell’ipotesi lieve, poiché incompatibili con una minima offensività della condotta.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata pienamente adeguata e coerente con i principi giurisprudenziali. I giudici di merito hanno correttamente vagliato tutti i dati probatori disponibili, spiegando in modo logico le ragioni per cui hanno attribuito una prevalenza agli indici di professionalità rispetto ad altri elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. Il percorso argomentativo della Corte d’Appello ha dimostrato di aver considerato l’intera gamma degli aspetti normativamente rilevanti, concludendo per l’esclusione della fattispecie di lieve entità in ragione della significativa lesività del fatto, desunta proprio dalla sua organizzazione non occasionale.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte conferma che la valutazione sulla lieve entità deve essere un’analisi fattuale complessa e non una mera operazione aritmetica. La professionalità nell’attività di spaccio, intesa come non occasionalità e indice di una certa organizzazione, emerge come un fattore di particolare peso, in grado di giustificare pienamente il diniego del trattamento sanzionatorio più mite. La decisione comporta, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a causa dell’evidente infondatezza del suo ricorso.
Quando può essere esclusa la qualificazione di ‘lieve entità’ in un reato di spaccio?
Può essere esclusa quando, da una valutazione complessiva degli elementi (mezzi, modalità, quantità e qualità della sostanza), emerge che la lesione del bene giuridico non è minima. Anche un solo elemento, come la professionalità dell’attività, può essere sufficiente per l’esclusione.
La professionalità e la non occasionalità dello spaccio sono rilevanti per negare la lieve entità?
Sì, secondo la Corte, aspetti che rivelano la professionalità e la non estemporaneità dell’attività di spaccio possono essere considerati di rilevanza maggiormente significativa e giustificare il diniego della fattispecie della lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla legge e ribadito nella decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza del 4 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze – per quanto di specifico interesse in questa sede – ha confermato la pronuncia d locale Tribunale del 2 maggio 2022 di condanna di COGNOME NOME alla pena dì anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di all’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipot di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbe presupposti applicativi.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo COGNOME manifestamente COGNOME infondato, COGNOME tenuto COGNOME conto COGNOME dell’orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità ric un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al g di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformìtà principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati e, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze d stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quant qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), doven conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuri protetto sia dì lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/0 Tayb, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’ar comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua alla luce dei criteri normativizzatì e che tale percorso valutativo, così ricos si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrar avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ra della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttam valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamen
adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie d lieve entità (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata), essendo stati po rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneit cui l’attività dì spaccio veniva svolta da parte dell’imputato, perciò negan ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha riten attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fin dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,0 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025