Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il 10/03/1978
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze – per quanto di specifico interesse in questa sede – ha confermato la pronuncia d locale Tribunale del 2 maggio 2022 di condanna di COGNOME NOME alla pena dì anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di all’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipot di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbe presupposti applicativi.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo GLYPH manifestamente GLYPH infondato, GLYPH tenuto GLYPH conto GLYPH dell’orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità ric un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al g di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformìtà principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271959-01), per cui il giudice tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati e, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze d stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quant qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), doven conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuri protetto sia dì lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/0 Tayb, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’ar comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua alla luce dei criteri normativizzatì e che tale percorso valutativo, così ricos si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrar avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ra della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttam valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamen
adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie d lieve entità (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata), essendo stati po rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneit cui l’attività dì spaccio veniva svolta da parte dell’imputato, perciò negan ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha riten attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fin dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,0 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025