Lieve entità e spaccio: i limiti della riqualificazione giuridica
La distinzione tra spaccio ordinario e fatto di lieve entità rappresenta uno dei nodi centrali nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito criteri rigorosi per l’applicazione della fattispecie attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, sottolineando come la valutazione debba essere complessiva e non limitata al solo dato ponderale.
I criteri per escludere la lieve entità
Il riconoscimento della lieve entità non dipende esclusivamente dal peso della sostanza sequestrata. I giudici di legittimità hanno chiarito che devono essere analizzati molteplici fattori sintomatici di una capacità criminale strutturata. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente evidenziato come il dato quantitativo e l’elevato grado di purezza della sostanza fossero incompatibili con una dimensione minima dello spaccio.
Professionalità e modalità operative
Un elemento determinante per negare l’attenuante è la modalità con cui viene gestita l’attività illecita. La Cassazione ha valorizzato la professionalità dimostrata dall’imputato, desunta da elementi concreti come l’acquisto della droga a credito. Tale dinamica presuppone un inserimento stabile nel circuito del narcotraffico e un rapporto di fiducia con i fornitori, elementi che contrastano con l’occasionalità tipica del fatto lieve.
Il peso dei precedenti penali
La condotta non può essere valutata isolatamente rispetto alla storia giudiziaria del soggetto. La presenza di precedenti specifici e il fatto che il reato sia stato commesso mentre l’imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare per reati della stessa indole costituiscono indici insuperabili di una pericolosità sociale che esclude la configurabilità del fatto tenue.
L’inammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione
Un altro profilo di grande rilievo processuale riguarda i limiti del ricorso per cassazione. L’ordinanza sottolinea che le questioni relative al trattamento sanzionatorio, come la determinazione della pena base o l’esclusione della recidiva, devono essere obbligatoriamente sollevate nei motivi di appello.
Secondo l’art. 609 del codice di procedura penale, non è possibile proporre per la prima volta in sede di legittimità doglianze che non hanno fatto parte del dibattito nel secondo grado di giudizio. Questo principio garantisce la stabilità delle decisioni e impedisce tattiche dilatorie basate su questioni mai introdotte precedentemente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto le motivazioni dei giudici di merito ampie, congrue e prive di vizi logici. Il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto si limitava a reiterare questioni già risolte in appello, senza offrire un confronto critico reale con le argomentazioni della sentenza impugnata. La valutazione sulla natura dello stupefacente e sulle modalità del fatto è stata considerata aderente alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Le conclusioni
La decisione conferma che la lieve entità non è un beneficio automatico legato a piccole quantità, ma l’esito di un’analisi rigorosa su mezzi, modalità e circostanze dell’azione. Il rigetto del ricorso ha comportato per l’imputato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza delle tesi difensive.
Quali elementi impediscono di qualificare lo spaccio come fatto di lieve entità?
La qualifica è esclusa se concorrono fattori come l’elevata purezza della sostanza, modalità operative professionali, l’acquisto a credito e la presenza di precedenti penali specifici.
È possibile contestare la pena in Cassazione se non è stato fatto in appello?
No, ai sensi dell’articolo 609 del codice di procedura penale, le questioni non sollevate nei motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta davanti alla Cassazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11397 Anno 2026
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11397 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 75NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che l’ha condanNOME per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il primo motivo di ricorso relativo alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista da comma 5 dell’art. 73 cit. è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto (cfr. pagg. 6,7 e 8 della sentenza, là dove la Corte di merito ha dato conto del dato quantitativo e della purezza della sostanza , della natura dello stupefacente, delle modalità operative denotanti professionalità anche in considerazione dell’acquisto a credito ,dei precedenti specifici , del fatto che la condotta fosse stata realiz in costanza di detenzione domiciliare per fatti della stessa indole).
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tut aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
La doglianza sul trattamento sanzioNOMErio (pena base, esclusione delle recidiva)non risulta sia stata posta con il motivo di appello – di cui infatti non si fa cenno alcuno nella senten di guisa che essa non7proponibile per la prima volta in sede di legittimità ex art. 609 cod.proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/ 2026.