Lieve entità: i limiti nel reato di spaccio
La distinzione tra spaccio ordinario e fatto di lieve entità rappresenta uno dei nodi centrali del diritto penale moderno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa classificazione giuridica, focalizzandosi sulla capacità organizzativa del reo.
I fatti e il ricorso
Un soggetto condannato per reati inerenti gli stupefacenti ha proposto ricorso contestando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante. La difesa sosteneva che il quantitativo di sostanza e le circostanze del caso permettessero una sanzione ridotta, invocando la natura tenue della condotta.
La valutazione del merito
I giudici di merito avevano già analizzato approfonditamente la condotta dell’imputato. Le prove raccolte durante il processo includevano dichiarazioni dei familiari che descrivevano un’attività di spaccio strutturata e non occasionale. Tali elementi hanno pesato in modo decisivo sulla decisione finale.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha confermato l’inammissibilità del ricorso presentato. La capacità di approvvigionamento costante e la comprovata rete di distribuzione sul mercato sono elementi ostativi alla qualificazione del fatto come tenue. La Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a replicare censure già ampiamente disattese nei gradi precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nella natura stessa del reato di spaccio. Non basta un quantitativo ridotto per invocare la lieve entità se le modalità operative indicano una professionalità nel crimine. Le testimonianze della moglie e del padre dell’imputato hanno confermato una struttura di vendita incompatibile con l’ipotesi di un fatto isolato o di minima offensività. La capacità di rifornimento e la successiva collocazione dei prodotti sul mercato dimostrano una pericolosità sociale che esclude benefici sanzionatori.
Le conclusioni
Il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce che la valutazione della gravità del reato deve essere complessiva e basata su dati oggettivi relativi all’organizzazione dell’attività illecita.
Cosa determina l’esclusione della lieve entità in un reato di droga?
Oltre al quantitativo della sostanza, contano le modalità dello spaccio e la capacità del soggetto di rifornirsi costantemente e collocare il prodotto sul mercato.
Si può ricorrere in Cassazione riproponendo le stesse difese del merito?
No, il ricorso è inammissibile se si limita a replicare censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito senza apportare nuovi vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al pagamento di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1746 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
Htenute che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge : –“,ede di legittimità perché replica un profilo di censura- legato alla riqualificazione del f ensi dei comma 5 dell’ad 73 TUS – già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti ounwaii e giuridicamente corretti dalle due sentenze di merito, facendo leva non solo su : -.(31.ivo della sostanza detenuta ma anche sulle modalità dell’attività di spaccio legat 2iiiieHa detenzione ( emerse dalle dichiarazioni della moglie e del padre dell’imputato), tali .;: -icare capacità di approvvigionamento e di successiva collocazione sul mercato non mgatibili con ipotesi lieve rivendicata dalla difesa;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 e n.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .9Hocessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Jc deciso il 1.9 dicembre 2022.