Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48718 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48718 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti da disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha correttamente escluso la sussunzione del fatto nell’ipotesi della “minore gravità” valorizzando, quale elementi ostativi, in maniera non certo implausibile, il considerevole quantitativo di sostanza stupefacente (sia ceduta che sequestrata) e il numero di clienti abituali;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.