Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato sentenza del Tribunale di Salerno del 15 settembre 2022, con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni quattro di reclusione ed 17.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d 309 del 1990.
2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avve la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e viz motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo di ricorso attiene ad un profilo già adeguatamente vagliat disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati giurisprudenza di legittimità, GLYPH che richiedono, GLYPH per l’applicazione dell’art. 73, comma GLYPH 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, GLYPH di valutare GLYPH tutti GLYPH gli elementi indicati GLYPH dalla norma, GLYPH sia quelli concernenti GLYPH l’azione GLYPH (mezzi, GLYPH modalità e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefac cfr.Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 – 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01 Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorr al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di deten fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio atti numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul merc (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 01 Sez. 4 – , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285706 – 01); e ch ipotesi di cd ” piccolo spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono es conteggiabili ” a decine” ( Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, COGNOME, Rv 2630 01). Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto a reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comm citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di inte sulla base del diritto vivente in materia. Nell’evidenziare la divaricazione quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal com dell’art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello s
articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della cond deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri ri dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, c d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valuta complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur pote all’esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo prepond che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: n. 15490 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 d 09/04/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020 COGNOME, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, R 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dai giudici di merito sono stati corret considerati come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve.
La Corte di merito ha svolto un’analitica valutazione dei parametri richia espressamente dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto ch quantitativo rinvenuto di diverse tipologie di sostanza stupefacente e le modal occultamento e di gestione dell’attività di spaccio fossero dati espressivi notevole potenzialità diffusiva dell’attività di spaccio effettuata in modo sist nonché di particolare astuzia e capacità criminale dell’imputato. Da tale app argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell’impossibilità di considerare fattispecie di minima offensività.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024.