Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11433 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11433 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo, NOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, TU Stup., ed il correlato vizio d motivazione (in sintesi, sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe censurabile nella motivazione con cui ha respinto la richiesta di riqualificazione dei fat nell’ipotesi lieve di cui al comma quinto dell’articolo 73; i giudici di appe avrebbero riproposto gli argomenti del primo giudice senza alcuna analisi RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive, volte rappresentare che tutti gli elementi esaminati dal giudice erano compatibili con l’ipotesi del piccolo spaccio; le sentenze di merito si sarebbero basate esclusivamente su una interpretazione del tutto arbitraria del mero dato ponderale della sostanza, senza tenere in considerazione la giurisprudenza di legittimità che individua quale criterio differenziale tipico del ipotesi di piccolo spaccio il ridimensionamento e la rudimentalità della condotta, prescindendo dal mero dato quali-quantitativo di sostanza stupefacente);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità del argomentazioni a base della sentenza impugnata ed è, inoltre, manifestamente infondato proponendo motivi con cui deduce un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse a pag. 2 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);
rilevato, in particolare, che la Corte d’appello ha ritenuto incontestata sussistenza del fatto e le modalità dell’azione, osservando come la tipologia dello stupefacente, la diversa natura dello stesso, composto da cocaina e crack, il numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili, pari a 926 dosi singole complessive, il comportamento tenuto dall’imputato alla vista degli operanti, avendo tentato di disfarsi della bust contenente la droga di darsi alla fuga, non consentivano la qualificazione del fatto nell’ipotesi lieve invocata;
ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali ozr
con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552);
ritenuto, in articolare, che l’approdo valutativo dei giudici di merito è altresì conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026