Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22183 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODICA il 25/10/1980
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che la Corte di appello di Catania, con sentenza del 26/02/2024, ha riformato, quanto 42. tt trattamento sanzionatorio, la sentenza del LIWAID1P101 del G.i.p. del Tribunale di Ragusa di condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 per av illegalmente detenuto, con finalità di cessione a terzi, sostanze stupefacenti deetipo coca hashish e marijuana, rideterminando la pena, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 73, comma 6, del d.P.R. 309 del 1990, in anni due, mesi undici, giorni di reclusione ed euro 13.000,00 di multa;
–che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un unico motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, non ave la Corte tenuto conto delle concrete capacitt a ell’azione del soggetto, che detiene scarsi rapporti con il mercato di riferimento, dell’entità della droga movimentata in un determinato lasso tempo e del numero di assuntori riforniti;
–che, nel caso di specie, lo COGNOME avrebbe spacciato occasionalmente e in maniera limitata rispetto agli altri due correi e che la sala giochi, quale luogo strumentale al reato, nel per indagine fu chiusa per ragioni di natura sanitaria;
–che, il ricorrente si è limitato, nella sostanza, a riprodurre profili di censura già adeguat vagliati e disattesi dal giudice di merito volti a prefigurare una rivalutazione t/alt rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, nonché ad asserire un
o contraddittorietà della motivazione non . emergente dal provvedimento impugnato posto che· la Corte di appello ha correttamente negato il riconoscimento della lieve entità del fatto, av ritenuto che, nel caso di specie, il dato della reiterazione delle condotte di spaccio, affe diverse tipologie di sostanze stupefacenti e la successione di un numero significativo di condo delittuose realizzate in un ristretto arco temporale ed espressive di un radicamento sul terri a vantaggio di una varia ma affezionata clientela che spesso, al fine di acquistare la sostanza recava presso la sala giochi dello Iennmolo ove questi preparava la . sostanza stupefacente, come emerge dalle conversazioni in atti, sono elementi contrari al predetto riconoscimento;
–che, inoltre, lo COGNOME poteva contare sulla disponibilità di fecondi cana approvvigionamento e sulla capacità di far fronte costantemente alle richieste degli acquiren oltreché in orario diurno, anche la serXa e in orario notturno;
–che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/02/2025
Il Presidente estensore
Il Presidente