Lieve entità e spaccio: i criteri della Cassazione
La distinzione tra il reato di spaccio ordinario e la fattispecie della lieve entità rappresenta un punto cruciale nel sistema penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui è possibile invocare l’attenuante prevista dal Testo Unico Stupefacenti, sottolineando come la valutazione debba essere globale e non limitata al solo dato ponderale.
Il caso in esame
Un imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Secondo la tesi difensiva, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato come di lieve entità, contestando la qualificazione giuridica data dai giudici di merito che avevano invece optato per la fattispecie più grave.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato che i motivi di doglianza erano meramente riproduttivi di quanto già esposto in appello. La funzione della Cassazione è il controllo di legittimità e non una nuova valutazione dei fatti, a meno che non vi siano vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già fornito una spiegazione coerente e dettagliata sul perché non fosse possibile concedere l’attenuante. La decisione si è basata su tre pilastri fondamentali: la varietà delle sostanze rinvenute, la quantità complessiva e le modalità concrete con cui l’azione è stata portata a termine.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nell’insindacabilità delle valutazioni di merito quando queste sono logicamente strutturate. La Corte ha evidenziato che la detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti (dato qualitativo) unita a un quantitativo non trascurabile (dato quantitativo) configura un’ipotesi incompatibile con la lieve entità. Inoltre, le modalità dell’azione sono state valorizzate per escludere una minima offensività del fatto. Il ricorso è stato dunque ritenuto non consentito dalla legge poiché volto a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto già correttamente vagliati.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per l’integrazione della lieve entità non basta la modica quantità, ma occorre che tutti gli indici (mezzi, modalità, quantità e qualità) convergano verso una valutazione di minima portata dell’evento. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per l’infondatezza manifesta dell’impugnazione.
Cosa si intende per lieve entità nel reato di spaccio?
Si tratta di una fattispecie attenuata prevista dall’art. 73 comma 5 del T.U. Stupefacenti, applicabile quando per mezzi, modalità, quantità e qualità delle sostanze, il fatto è di minima offensività.
Perché la varietà delle sostanze influisce sulla decisione?
La detenzione di diverse tipologie di droga suggerisce un’attività di spaccio più strutturata e professionale, rendendo difficile la qualificazione del fatto come episodio di lieve entità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende tra i mille e i seimila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 748 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 748 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla leg sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatam vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguar ,qualificazione data al fatto ( da ricondurre, ad avviso della difesa, all’ipotesi di cui comma 5, Tus in luogo di quella privilegiata dalla Corte del merito) mettendo in luce, !n ter di incompatibilità con l’ipotesi di reato sollecitata dalla difesa, oltre al dato quan qualitativo delle diverse sostanze stupefacenti detenute dal prevenuto, le altre modalit Loncizioni dell’azione coerentemente valorizzate nell’escludere l’ipotesi di lieve entità ( si pag. 4 della sentenza gravata)
nievato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.