Lieve entità: quando lo spaccio non è attenuato
La qualificazione del reato di spaccio come lieve entità rappresenta uno dei nodi cruciali nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa fattispecie, sottolineando come la capacità organizzativa e di approvvigionamento dei soggetti coinvolti impedisca l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Gli imputati contestavano la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, sostenendo che la loro condotta dovesse essere inquadrata in una dimensione di minore offensività. La difesa puntava a ottenere una riduzione della pena, basandosi su una diversa interpretazione delle modalità di spaccio e delle quantità coinvolte.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando integralmente l’impianto accusatorio validato nei gradi di merito. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di censure già ampiamente vagliate e disattese dai giudici precedenti. Non sono stati presentati argomenti nuovi o idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata, che appariva puntuale e corretta sotto il profilo giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella valutazione complessiva dell’azione criminosa. La Corte ha evidenziato che le circostanze e le modalità dell’azione contestata erano indicative di una capacità di approvvigionamento e di un successivo smercio del tutto incompatibili con la lieve entità. In particolare, l’organizzazione dimostrata dai soggetti e la continuità operativa hanno suggerito l’esistenza di una struttura di spaccio non occasionale e non limitata a piccoli quantitativi. La Cassazione ha chiarito che, per beneficiare dell’attenuante, non basta la modica quantità, ma occorre che l’intera attività (mezzi, modalità, circostanze) sia di minima portata offensiva.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si richiede una nuova valutazione dei fatti. Quando il giudice di merito fornisce una motivazione logica e coerente sull’esclusione della lieve entità, tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per i ricorrenti non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quando un reato di spaccio non può essere considerato di lieve entità?
Non è considerato di lieve entità quando le modalità dell’azione e la capacità di approvvigionamento indicano un’organizzazione e un volume d’affari incompatibili con la fattispecie attenuata.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già discussi in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito e non può rivalutare questioni di fatto già correttamente risolte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 761 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME e NOME avverso ia sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dai giudice di merito in rel ,3lia esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell’art 73 TUS (facendo puntuale computa leva sulle circostanze e le modalità dell’azione contestate , tutte indicative di éipacita di approvvigionamento e successivo smercio non compatibili con l’ipotesi di reato rivendicata dalla difesa);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.