Lieve entità: i criteri della Cassazione per lo spaccio
La distinzione tra spaccio ordinario e fatto di lieve entità rappresenta uno dei nodi cruciali nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione del giudice non può fermarsi alla superficie del dato numerico, ma deve scavare nelle dinamiche concrete dell’evento.
Il caso in esame
Un imputato era stato condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso contestando la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità, sostenendo che la quantità e la qualità della sostanza sequestrata fossero minime e tali da giustificare una pena più mite. Il ricorso si concentrava quasi esclusivamente sul peso della droga, trascurando gli altri elementi del reato.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sentenza della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la decisione impugnata fosse immune da vizi, poiché basata su una lettura compiuta e complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla legge. Non basta, dunque, che la droga sia poca per ottenere uno sconto di pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di un’analisi integrata. L’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti richiede che la lieve entità sia desunta non solo dai mezzi e dalla quantità, ma anche dalle modalità dell’azione delittuosa. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente valutato che le circostanze del fatto fossero incompatibili con una condotta di minima offensività. La Cassazione ha chiarito che il ricorso era carente proprio perché si soffermava in modo insufficiente sugli elementi qualitativi e contestuali, limitandosi a una critica generica sul dato ponderale della sostanza.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: la lieve entità è una valutazione globale e non un automatismo legato al peso. L’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Per chi affronta procedimenti simili, emerge chiaramente che la strategia difensiva deve saper giustificare l’assenza di pericolosità dell’intera condotta, non limitandosi a contestare i grammi di sostanza rinvenuti.
Basta la modica quantità di droga per ottenere la lieve entità?
No, la legge richiede una valutazione globale che includa anche le modalità dell’azione e i mezzi utilizzati, non solo il peso della sostanza.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Quali elementi valuta il giudice per decidere sulla gravità dello spaccio?
Il giudice analizza congiuntamente la quantità e qualità della droga, i mezzi impiegati, le modalità della condotta e le circostanze del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40904 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40904 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata contesta qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell’i di cui al comma 5 dell’ad 73 Tus con valutazione che tuttavia, all’evidenza, si rivela immune d censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all’esito di una lettura compiuta complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla d considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta dal ricorrente ( aspetto sul quale essenzialmente ma insufficientemente si sofferma il ricors ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare rig alle circostanze e alle modalità dell’azione delittuosa), concludendo in modo lineare per ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con la configurazione del fatto sollecitata
difesa
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.