Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7479 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7479 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato anche per diversi delitti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione.
Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fat come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando le plurime cessioni commesse dall’imputato in un ampio arco di tempo a numerosi assuntori, con significativi guadagni, tali da assumere i connotati della professionalit abitualità (pagg. 1-2). Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e con non sindacabile in questa sede anche alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito.
In ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha escluso di applicare le circostanze attenuanti generiche, fissando la pena nei minimi edittali con contenuti aumenti pe la continuazione, proprio valorizzando la gravità della condotta (oltre 50 episodi contestati) precedenti penali dell’ imputato, capaci di connotarne la personalità, valutazione che rientra nel piena discrezionalità del giudice quando non irragionevolmente argomentata, come nella specie.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026 La Consigli GLYPH estensora Presidente