Spaccio di Lieve Entità: La Quantità da Sola Non Basta
Nel diritto penale in materia di stupefacenti, la distinzione tra lo spaccio ‘comune’ e quello di lieve entità è fondamentale, data la notevole differenza di pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: per valutare la gravità del fatto, il giudice non può fermarsi al solo dato quantitativo della droga, ma deve analizzare l’intero contesto. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Condanna per Spaccio e il Ricorso
Il caso nasce dalla condanna di una persona per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del Testo Unico Stupefacenti (d.p.r. 309/1990). Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la colpevolezza dell’imputata. La difesa, però, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo un unico motivo: la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi più lieve, quella di lieve entità prevista dal comma 5 dello stesso articolo. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel non concedere questa attenuante.
La Questione Giuridica e l’Importanza della valutazione per la lieve entità
Il cuore della questione giuridica risiede nei criteri che il giudice deve utilizzare per stabilire se un episodio di spaccio possa essere considerato di lieve entità. L’art. 73, comma 5, prevede pene molto più basse per chi commette un fatto di lieve entità, tenendo conto dei mezzi, della modalità, delle circostanze dell’azione, nonché della qualità e quantità delle sostanze.
Il ricorso lamentava che la Corte d’Appello si fosse basata unicamente sul considerevole quantitativo di droga (equivalente a 230 dosi di cocaina) per escludere la fattispecie attenuata, senza una valutazione più ampia.
Le Motivazioni della Cassazione: Un’Analisi Complessiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che, in presenza di una ‘doppia conforme’ (cioè due sentenze di merito che giungono alla stessa conclusione), le motivazioni si integrano a vicenda, formando un unico blocco argomentativo.
La Corte ha ricordato il principio, stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui la valutazione della lieve entità deve essere complessiva e deve tenere conto di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma. Se è vero che la Corte d’Appello aveva dato risalto al dato quantitativo, la sentenza di primo grado (le cui motivazioni si fondono con quelle d’appello) aveva considerato anche altri elementi, emersi durante la perquisizione domiciliare, altamente significativi:
* Il rinvenimento di 6.000 euro in banconote di piccolo taglio, tipico provento di un’attività di spaccio continuativa.
* La presenza di bilancini di precisione intrisi della stessa sostanza stupefacente.
* Il ritrovamento di una carta prepagata sulla quale era presente droga.
* La disponibilità di bicarbonato, comunemente usato come sostanza da taglio.
Questi elementi, nel loro insieme, disegnavano un quadro ben diverso da un episodio occasionale, indicando un’attività di spaccio strutturata e non marginale, incompatibile con la nozione di lieve entità.
Le Conclusioni: Criteri Rigorosi per la Lieve Entità
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la concessione dell’ipotesi di lieve entità non è automatica e richiede un’attenta ponderazione di ogni aspetto della condotta. Il solo quantitativo, sebbene importante, non è l’unico metro di giudizio. Elementi come la professionalità, l’organizzazione, il possesso di strumenti per il confezionamento e il taglio, e l’ingente somma di denaro contante sono tutti indicatori che, se presenti, possono legittimamente portare il giudice a escludere la fattispecie più lieve, anche a fronte di una quantità di droga non astronomica. La decisione finale è quindi una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a riprova della manifesta infondatezza del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché i giudici di merito avevano correttamente applicato il principio di diritto che impone una valutazione complessiva di tutti gli elementi per escludere la lieve entità, non basandosi solo sulla quantità di droga.
Quali elementi, oltre alla quantità di droga, sono stati decisivi per escludere la lieve entità?
Sono stati decisivi il rinvenimento di 6.000 euro in banconote di piccolo taglio, bilancini di precisione con tracce di stupefacente, una carta Postamat con la stessa sostanza e una confezione di bicarbonato, tutti elementi che indicavano un’attività di spaccio strutturata.
Una grande quantità di sostanza stupefacente è sufficiente da sola a escludere l’ipotesi di lieve entità?
No, secondo la giurisprudenza citata, l’accertamento della lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici. Sebbene il quantitativo sia un elemento molto rilevante, non è l’unico né sempre decisivo se isolatamente considerato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME propone, a mezzo del difensore di NOME, ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Velletri che, all’esito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. comma 1, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e la aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie nella meno grave ipotesi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 , é manifestamente infondato.
Ed invero dalla lettura combinata delle due sentenze di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, costituiscono un unico apparto logico argomentativo, si evince che é stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indi sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Ed invero mentre la sentenza d’appello nell’escludere la ricorrenza delle fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, ha valorizzato il solo dato de rilevante quantitativo della sostanza (230 dosi di cocaina), nella sentenza di primo grado si fa riferimento anche al rinvenimento all’esito della perquisizione domiciliare della somma di euro seimila suddivisa in banconote di piccolo taglio, di bilancini di precisione intrisi di stupefacente e di una carta Postamat recante la stessa sostanza nonché di una confezione a metà di bicarboNOME.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così dec . o in Roma, il 17.4.2024