Lieve Entità nel Reato di Droga: Quantità e Purezza Fanno la Differenza
La qualificazione di un reato di detenzione di stupefacenti come fatto di lieve entità è una questione cruciale che può modificare significativamente l’esito di un procedimento penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione non possa limitarsi al solo peso della sostanza, ma debba estendersi alla sua purezza e natura. Analizziamo una decisione che ribadisce principi fondamentali in materia.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo fermato mentre trasportava, a bordo di un’autovettura, un quantitativo significativo di sostanza stupefacente. Nello specifico, si trattava di un blocco allo stato grezzo e di altra sostanza in polvere, per un peso complessivo di 221 grammi. Le analisi successive hanno rivelato che si trattava di cocaina con un grado di purezza superiore all’80%, corrispondente a circa 1.184 dosi droganti.
L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo due punti principali: che la detenzione fosse finalizzata all’uso personale e, in subordine, che il fatto dovesse essere ricondotto all’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90.
La Decisione della Cassazione e i Criteri per la Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse sorretta da una motivazione logica e coerente, che ha correttamente valutato tutti gli elementi probatori emersi.
L’Esclusione dell’Uso Personale
Il primo motivo di ricorso è stato respinto sulla base di una valutazione logica dei fatti. La Corte ha sottolineato come l’elevatissima quantità di droga, unita all’alto grado di purezza e alla nota volatilità della cocaina, rendesse del tutto incompatibile la detenzione con un uso esclusivamente personale. Inoltre, l’imputato non aveva fornito alcun elemento concreto per giustificare il possesso di una simile quantità per solo consumo personale.
Il Rigetto dell’Ipotesi di Lieve Entità
Anche il secondo motivo, relativo al riconoscimento della lieve entità, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha confermato che la valutazione del giudice di merito è stata corretta, poiché non si è basata unicamente sul dato ponderale (il peso), ma ha considerato anche la natura e, soprattutto, l’elevato grado di purezza della cocaina. Questa valutazione complessiva è considerata un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato come in questo caso, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano sulla coerenza e completezza dell’argomentazione dei giudici di merito. La decisione impugnata ha valorizzato correttamente i dati probatori, desumendo logicamente che una quantità di 221 grammi di cocaina purissima non poteva essere destinata al solo consumo. Per quanto riguarda la lieve entità, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione deve essere globale e non parcellizzata. Il dato quantitativo, sebbene importante, deve essere letto insieme a quello qualitativo. Una sostanza con un principio attivo così elevato (oltre l’80%) è indice di una maggiore pericolosità e di un inserimento più profondo nel mercato dello spaccio, elementi che contrastano con la definizione di fatto di lieve entità.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma che, per stabilire se un fatto di detenzione di stupefacenti sia di lieve entità, è necessario un esame completo che tenga conto di tutti gli indici rilevanti: la quantità, la qualità (purezza), la natura della sostanza e le modalità dell’azione. Un quantitativo ingente, specialmente se abbinato a un elevato grado di purezza, costituisce un forte indicatore contrario al riconoscimento di tale attenuante. La decisione sottolinea inoltre le conseguenze di un ricorso inammissibile: la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando la detenzione di stupefacenti può essere considerata di lieve entità?
Non solo sulla base della quantità. La valutazione deve considerare complessivamente la natura della sostanza, il suo grado di purezza e le modalità del fatto. Un’elevata quantità e purezza, come nel caso esaminato, rendono difficile il riconoscimento della lieve entità.
Perché in questo caso è stato escluso l’uso personale della droga?
L’uso personale è stato escluso a causa dell’elevata quantità (221 grammi, equivalenti a circa 1.184 dosi), dell’alto grado di purezza (superiore all’80%) e della mancanza di elementi che potessero giustificare il possesso di una tale scorta per il solo consumo personale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p. e applicato in questa ordinanza, il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME unitamente alla memoria depositata – avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato d cui all’imputazione, è manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riconducibilità della fattispecie nell’alveo dell’uso personale ed in ordine al mancat riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligò motivazionale per quanto concerne l’accertamento di responsabilità e la qualificazione del reato.
Il primo motivo deborda nel merito, a fronte di una motivazione che ha incensurabilmente valorizzato, per l’affermazione di responsabilità, i dati probator processualmente emersi, essendo stato accertato che il prevenuto, a bordo di una autovettura, stava trasportando un blocco di sostanza stupefacente allo stato grezzo e altro materiale della stessa tipologia in polvere, per un peso complessivo di gr. 221, risultata essere cocaina con purezza superiore all’80 per cento (corrispondente a circa 1.184 dosi droganti). Da ciò è stato logicamente desunto che l’elevata quantità di droga non poteva essere compatibile con un uso esclusivamente personale, stante la nota volatilità della cocaina, il grado di purezza riscontrato e l’assenza di elementi per giustificarne il possesso.
Il -secondo motivo deduce un vizio motivazionale non emergente dal testo del provvedimento impugnato, atteso che il giudice di merito ha logicamente argomentato nel senso di escludere che il fatto accertato potesse essere sussunto nell’ipotesi di lieve entità avuto riguardo non soltanto al dato ponderale ma anche alla natura e al grado di purezza della cocaina rinvenuta in possesso del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
estensore GLYPH
Il Presidente