Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 16/08/1969
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Con sentenza del 22 settembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 23 marzo 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 24.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 23 comma 3, I. 18 aprile 1975, n. 110; 648 cod. pen.; 697 cod. pen.; 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a mancata assunzione di prova decisiva con riguardo alla ricorrenza della sua responsabilità penale per il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti; erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez..5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un’inammissibile considerazione alternativa del compendio p-obatorio in atti, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di me punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specifi con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare responsabilità penale in ordine all’illecita condotta di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. pp. 3 e ss. della sentenza impugnata).
2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del COGNOME, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del Fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità de pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenl:i l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua enti alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruit si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto un motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego de riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 5 e s.), esse posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l’ spaccio veniva svolta da parte dell’imputato, perciò negando la ricorrenza de più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una ri
maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,0 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente