Lieve entità e spaccio: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concetto di lieve entità rappresenta uno dei pilastri della difesa nei procedimenti per reati legati agli stupefacenti. Tuttavia, ottenere una riqualificazione del reato in sede di legittimità è un’operazione complessa che richiede il superamento di rigorosi filtri di ammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché molte impugnazioni vengono rigettate senza un esame nel merito.
Il caso e la contestazione sulla lieve entità
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. La difesa aveva proposto ricorso sostenendo che il fatto dovesse essere inquadrato nell’ipotesi attenuata prevista dall’art. 73 comma 5 del Testo Unico Stupefacenti. Secondo i legali, le modalità dell’azione e il contesto avrebbero dovuto giustificare l’applicazione della lieve entità, oltre alla concessione delle attenuanti generiche.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi di doglianza non facevano altro che replicare censure già ampiamente discusse e respinte dai giudici di secondo grado. Quando una Corte d’Appello fornisce una motivazione logica, coerente e basata sulle prove acquisite, il sindacato della Cassazione si arresta, non potendo quest’ultima procedere a una nuova valutazione dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che il giudice di merito ha operato una corretta applicazione dei principi di diritto, escludendo la lieve entità sulla base di un’analisi puntuale delle emergenze processuali. L’argomentazione fornita nella sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici. In particolare, il diniego delle attenuanti generiche e della fattispecie attenuata è apparso frutto di una valutazione discrezionale ben esercitata, che non può essere censurata se non in presenza di manifeste contraddizioni o mancanze motivazionali, qui del tutto assenti.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che la qualificazione di un fatto come lieve entità appartiene esclusivamente al merito. Una volta che il giudice territoriale ha motivato adeguatamente il proprio convincimento, la Cassazione non può intervenire per modificare la pena o la tipologia di reato, confermando la definitività della sanzione inflitta.
Cosa si intende per lieve entità nel reato di spaccio?
Si tratta di una fattispecie autonoma che prevede pene ridotte quando il fatto, per mezzi, modalità e quantità, presenta una ridotta offensività.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso?
Accade quando i motivi sono generici, manifestamente infondati o si limitano a riproporre questioni di fatto già risolte correttamente nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria proporzionata, solitamente destinata alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46961 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettato replicano censu adeguatamente disattese dalla Corte del merito con argomentare puntuale, frutto di una coerente valutazione delle emergenze acquisite e di una corretta applicazione dei principi i diritto chiamati a disciplinare la vicenda in fatto così da rendere la relattiva valutazione di non censurabile in sede di legittimità e ciò sia con riguardo alla configurazione del reato, r escludendo quella, privilegiata dalla difesa, ex ad 73 comma 5 Tus sia nel negare le generiche, rilevato che all’inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.