Lieve entità e criteri di punibilità nel diritto penale
Nel panorama della giurisprudenza penale, il riconoscimento della lieve entità rappresenta un punto di svolta cruciale per la determinazione della pena. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso significativo riguardante la distinzione tra le diverse fattispecie di reato legate agli stupefacenti.
Il riconoscimento della lieve entità
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti. Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, sostenendo che la propria condotta dovesse essere inquadrata in una cornice punitiva meno severa. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come le censure mosse fossero eccessivamente generiche e si limitassero a riproporre argomenti già ampiamente analizzati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Il bilanciamento tra attenuanti e recidiva
Un altro punto centrale del ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio complessivo. La difesa ha lamentato un’eccessiva severità nella pena, contestando il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva. Secondo la Cassazione, anche in questo caso, il ricorso non ha saputo confrontarsi in modo specifico con le motivazioni fornite dai giudici di merito, i quali avevano applicato correttamente i criteri di legge per la determinazione della sanzione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura dei motivi di ricorso, giudicati inammissibili per difetto di specificità. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze relative alla mancata applicazione della lieve entità erano meramente riproduttive di quanto già esposto in appello. La Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e coerente, escludendo la fattispecie attenuata sulla base di elementi oggettivi. Inoltre, per quanto concerne il calcolo della pena, la Cassazione ha ribadito che il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nel bilanciamento delle circostanze, purché tale scelta sia supportata da una motivazione puntuale e priva di vizi logici, requisiti pienamente soddisfatti nel provvedimento impugnato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e di confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Per chi si trova ad affrontare procedimenti simili, emerge chiaramente che la qualificazione del fatto come lieve entità non è un automatismo, ma richiede una dimostrazione rigorosa basata sulle modalità dell’azione e sulle caratteristiche del bene sequestrato.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a riprodurre doglianze già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito.
Come influisce la recidiva sul calcolo della pena finale?
La recidiva può bilanciare o prevalere sulle attenuanti generiche, portando a un trattamento sanzionatorio più severo basato sulla gravità dei precedenti.
Quali sono i requisiti per il riconoscimento della lieve entità?
Il giudice valuta i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, oltre alla quantità e qualità delle sostanze, per determinare l’offensività del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51013 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51013 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28172/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto
che le censure contenute nel motivo di ricorso che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 2);
che il secondo motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva -e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023