Lieve entità e stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
Il riconoscimento della lieve entità nei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’accesso al giudizio di legittimità, evidenziando come la genericità dei motivi possa precludere definitivamente l’esame del ricorso.
Il caso e la richiesta di lieve entità
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per i reati previsti dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità. Secondo la tesi difensiva, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nel comma 5 della citata norma, che prevede pene sensibilmente ridotte quando, per mezzi, modalità o circostanze dell’azione, il fatto risulti di minima offensività.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’impugnazione non conteneva una critica specifica e puntuale alle motivazioni espresse dalla Corte d’Appello. Invece di evidenziare errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a sollecitare una diversa valutazione delle prove. Questo approccio è stato ritenuto incompatibile con il ruolo della Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Lieve entità e genericità dei motivi
Il concetto di lieve entità richiede un’analisi complessa che coinvolge la quantità e la qualità della sostanza, oltre alle modalità della condotta. Tuttavia, se il ricorso non contesta direttamente il ragionamento logico-giuridico del giudice di merito, decade nel vizio di genericità. La Corte ha sottolineato che la mancanza di un confronto dialettico con la sentenza impugnata rende il ricorso privo della specificità necessaria per essere esaminato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che il motivo di ricorso era volto esclusivamente a ottenere una rivisitazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. Quando la sentenza di appello appare congruamente motivata e priva di vizi logici manifesti, il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. La genericità delle doglianze, che non scalfiscono l’impianto argomentativo della decisione precedente, determina inevitabilmente l’inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità comporta l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito sulla necessità di redigere ricorsi estremamente tecnici e specifici, evitando di riproporre in sede di legittimità questioni di puro fatto che hanno già trovato risposta nei gradi precedenti.
Quando si può invocare la lieve entità in un reato di droga?
La lieve entità può essere invocata quando, per modalità dell’azione, mezzi utilizzati o quantità della sostanza, l’offesa al bene giuridico tutelato risulta minima.
Perché la Cassazione può rifiutarsi di valutare le prove?
La Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; il suo compito è verificare se la legge è stata applicata correttamente, non ricostruire nuovamente i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il pagamento delle spese del procedimento e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50536 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17898/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di c comma 5 della norma indicata quanto meno in relazione alla contestazione di cui al comma 1 dell’art. 73 cit.
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenz impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volti a sollecit una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 1- 2 e ss. sent
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.