Lieve entità: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concetto di lieve entità è spesso al centro delle strategie difensive nel diritto penale, poiché può determinare una significativa riduzione della pena. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio richiede una precisione tecnica non indifferente, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha chiarito che non è sufficiente invocare genericamente la lieve entità per ottenere una revisione della sentenza.
Il caso e il ricorso presentato
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, lamentando la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale della lieve entità, richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 86/2024. Il ricorrente sosteneva che la sua condotta dovesse essere inquadrata in una cornice di minore gravità offensiva.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno analizzato il ricorso, rilevando un vizio insuperabile: la mancanza di specificità dei motivi. Il ricorrente, infatti, si era limitato a una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero già puntualmente disatteso tali richieste, fornendo una motivazione congrua basata sulle modalità concrete del fatto.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Secondo gli Ermellini, un ricorso che si limita a riproporre le medesime questioni già risolte in appello, senza muovere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, deve essere considerato inammissibile. Nel caso di specie, la richiesta della lieve entità è stata giudicata come un motivo soltanto apparente, poiché ometteva di confrontarsi con le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva escluso tale attenuante, ovvero l’analisi oggettiva delle modalità del fatto che ne impedivano l’applicazione.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito: per ottenere il riconoscimento della lieve entità in Cassazione, è indispensabile dimostrare un errore logico o giuridico specifico nella motivazione del giudice d’appello, non essendo sufficiente una semplice divergenza interpretativa sui fatti di causa.
Perché il ricorso sulla lieve entità è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si è limitato a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza fornire una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivi apparenti in un ricorso?
Si tratta di argomentazioni che non affrontano realmente i punti della decisione del giudice, limitandosi a contestazioni generiche o ripetitive che non assolvono alla funzione di critica argomentata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una somma pecuniaria, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7126 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7126 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione della attenuante speciale della “lieve entità” di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte h correttamente escluso la sussistenza dell’attenuante richiesta avuto riguardo alle modalità del fatto ), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026